L’articolo esamina l’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, che stabilisce il contraddittorio informato ed effettivo come requisito per gli atti impugnabili, sotto pena di annullabilità. Analizzeremo le eccezioni per atti automatizzati o di pronta liquidazione, dettagliate nel decreto del MEF, e discuteremo l’importanza di questo processo nel garantire la partecipazione del contribuente e la legittimità delle decisioni fiscali.
Il nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 30.12.2023 n. 219, prevede che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio preventivo informato ed effettivo.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24.4.2024 contiene una elencazione degli atti cd. automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio rimane escluso.
Gli aspetti applicativi più rilevanti del nuovo istituto stati affrontati dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (ANCI), con note del 5 febbraio 2024 e 3 maggio 2024.
Nuovo contraddittorio preventivo: natura e finalità dell’istituto
L’art. 6-bis, legge 27.07. 2000, n. 212, introdotto dal D.lgs. 30.12.2023, n. 219, rappresenta un punto cardine della riforma dello Statuto dei Diritti del Contribuente, con il quale si adegua la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standard di tutela internazionali e unionali.
Per principio del contraddittorio deve intendersi il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica.
Il comma 1 stabilisce il principio che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo poi prevedere, specifiche deroghe che analizzeremo nei paragrafi successivi.
Come sottolineato dallo studio redatto dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale istituita dalla Fondazione ANCI pubblicato lo scorso 5 febbraio[1], se è pur vero che per principio del contraddittorio deve intendersi il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima dell’adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica, ciò non può tradursi in un generico e generalizzato obbligo d’informazione preventiva in merito a qualsiasi atto che incida sfavorevolmente sul contribuente, ma va contemperato con le esigenze di buon andamento ed efficienza dell’agire amministrativo, che porta a ritenere che il coinvolgimento debba essere costruttivo, ovvero in grado di incidere sull’esito finale del procedimento stesso.
La finalità del contraddittorio, pertanto, è quella di permettere al contribuente di partecipare alla fase di analisi dei dati e di raccolta delle informazioni istruttorie al fine di permettere all’ente impositore di acquisire elementi utili alla valutazione conclusiva, rafforzando così la sostenibilità della pretesa impositiva, anche se la previsione dell’invio dello schema dell’atto, impone all’ente di formulare preventivamente l’ipotesi della maggior imposta accertabile.
Il confronto anticipato con il c