In situazioni di illiquidità che portino al mancato pagamento dei debiti fiscali, può il dissesto finanziario causato da gravi inadempienze della Pubblica Amministrazione essere considerato causa di “forza maggiore”?
Quando è riconducibile ad una situazione di cause di forza maggiore il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie? In particolare, è riconducibile la lamentata situazione di dissesto, dovuta alle gravi inadempienze della Pubblica Amministrazione, a quella situazione di forza maggiore prevista dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, così da giustificare il mancato pagamento del tributo e comunque delle sanzioni amministrative e degli interessi?
Sussiste il dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate?
Principio: illiquidità aziendale e forza maggiore
La sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale[1] non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, cit. essendo, invece, necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, mediante l’adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi.
Rilevano, dunque, non necessariamente circostanze tali da porre l’operatore nell’impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria, bensì quelle anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso.
Non si può accogliere l’appello del contribuente sul mero presupposto che la situazione di illiquidità della contribuente potesse essere idonea forza maggiore ai fini dell’esonero dalle sanzioni pecuniarie e dagli interessi moratori.
La crisi aziendale del contribuente, derivante dal mancato incasso di crediti vantati nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, non integra, di per sé, causa di “forza maggiore” atta a giustificare il mancato versamento dell’IMU, e di conseguenza la non sanzionabilità.
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione.
Il caso: accertamento IMU, inadempienze della Pubblica Amministrazione e invocazione dell’esimente della forza maggiore
Il giudice del gravame ha accolto l’appello proposto da un contribuente riconoscendo in capo a quest’ultimo l’esimente della causa di forza maggiore prevista dall’art. 6, comma 5, del d.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e, conseguentemente, ha annullato le sanzioni e gli interessi relativi all’avviso di accertamento IMU emesso nei confronti del contribuente dal Comune di Grottaferrata.
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