Nonostante l’attesa di un provvedimento di semplificazione, le imprese devono ancora segnalare nella nota integrativa del bilancio o online le agevolazioni ricevute nel 2023, ma recenti novità hanno parzialmente semplificato l’obbligo. Le società di capitali devono includere tali informazioni sia nei bilanci ordinari/abbreviati che nei consolidati, senza alternative tra i due. I soggetti non obbligati alla nota integrativa, come associazioni e ONLUS, devono pubblicare le agevolazioni online entro il 30 giugno successivo. Tuttavia, è introdotta un’alternativa per le società con bilancio abbreviato o microimprese: potranno optare per l’inclusione nella nota integrativa. Importanti novità legislative hanno inoltre specificato che solo le agevolazioni automatiche o semiautomatiche devono essere dichiarate, semplificando ulteriormente gli adempimenti.
In attesa che un prossimo provvedimento di semplificazione intervenga, così come previsto, eliminando per tutte le imprese l’obbligo di indicare le agevolazioni nella nota integrativa o sul sito internet, la nota integrativa deve ancora indicare le erogate nel corso del 2023; tuttavia, alcune novità hanno di fatto semplificato l’obbligo.
Prima di esaminare tali novità, ricordiamo brevemente che, sotto il profilo degli adempimenti delle società di capitali tenute alla redazione del bilancio d’esercizio, i soggetti obbligati sono distinti nelle seguenti nelle seguenti categorie:
- soggetti obbligati alla redazione della nota integrativa al bilancio d’esercizio e all’eventuale bilancio consolidato,
- soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa,
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D. Lgs n. 286/1998.
Argomenti trattati:
- Soggetti obbligati alla nota integrativa
- Soggetti non obbligati alla nota integrativa
- Alternatività fra sito internet e nota integrativa
- La prima novità
- La seconda novità
- Come fare a individuare gli aiuti di Stato o de minimis automatici o semiautomatici?
- L’oggetto dell’informativa da rendere
- Le agevolazioni escluse dall’informativa
Bilancio 2023: indicazione agevolazioni nella nota integrativa
Soggetti obbligati alla nota integrativa
Per i soggetti che fanno parte della prima categoria (società di capitali con bilancio ordinario o abbreviato), l’adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
Nei casi di bilancio consolidato, l’informativa da rendere in nota integrativa è obbligatoria sia nel bilancio di esercizio di ciascuna società consolidata, sia nel bilancio consolidato, non sussistendo alcuna alternatività fra le due indicazioni.
Relativamente all’obbligo di informativa dei benefici ricevuti, in tali categorie rientrano anche le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D. Lgs n. 286/1998 per le quali sono previsti ulteriori adempimenti.
Soggetti non obbligati alla nota integrativa
La seconda tipologia di soggetti include tutti quelli che non sono obbligati alla redazione della nota integrativa; tali soggetti comprendono sicuramente le associazioni, le ONLUS e le fondazioni ed anche le imprese non tenute alla redazione della nota integrativa.
Per tali soggetti, l’obbligo dell’informativa delle agevolazioni ricevute deve essere assolto mediante annotazione nel sito internet, entro il 30 giugno dell’anno successivo, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Nell’ambito delle imprese, però, il comma 125-bis, inserito dall’art. 35, comma 1, del decreto legge n. 34/2019, ricomprende anche le società che redigono il bilancio ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile, cioè il bilancio abbreviato, nonostante il fatto che anche tali società sono obbligate alla redazione della nota integrativa.
Peraltro, come risulta anche dalla Relazione illustrativa e tecnica al decreto legge n. 34/2019:
“Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa – piccol