Facciamo il punto sulla revisione dei rapporti fra processo tributario e processo penale che vertono sugli stessi fatti: la sentenza di assoluzione ha valore vincolante nel contenzioso tributario?
La legge delega per la riforma fiscale, entrata in vigore il 29 agosto 2023, prescrive di “rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario” (art. 20).
In particolare:
“nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale” debbono necessariamente fare “stato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti medesimi”.
In attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario.
Sulla vincolatività della sentenza penale di assoluzione nell’ambito del giudizio tributario avente ad oggetto i medesimi fatti interviene lo schema di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri il 21 febbraio 2024.
L’art. 21-bis[1] dello schema di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, aggiunto nel D.lgs. 74/2000, nel coordinare processo penale e tributario, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
La sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente.