Durante il webinar gratuito di febbraio, sono stati chiariti dubbi sulla Dichiarazione Annuale IVA, con focus sulla gestione dell’eventuale credito e le modalità di compensazione senza visto di conformità. Sono state esaminate le procedure per il credito IVA 2022 e 2023, inclusa la compensazione orizzontale fino a €5.000. Altri argomenti trattati includono le rateizzazioni di avvisi bonari, le correzioni per periodi omessi, le operazioni intracomunitarie, le comunicazioni Li.Pe, il ravvedimento operoso, i fringe benefit e le note di credito per esportatori abituali. Partiamo dalla gestione del credito IVA…
Durante il webinar del Febbraio sono arrivati numerosissimi quesiti inerenti la compilazione della Dichiarazione Annuale IVA in scadenza 30 aprile.
Proponiamo, di seguito alcune delle nostre risposte. Partiamo dalla gestione del credito annuale IVA…
Credito Iva
D.: In caso di credito IVA 2023 di € 45.000,00 e dichiarazione presentata il 28 febbraio 2024 (senza apposizione di visto) dal 11 marzo 2024 posso utilizzare il credito IVA 2023 per pagare debito IVA del 2024 fino all’importo del credito dichiarato?
R.: Il riporto a nuovo o la compensazione verticale IVA su IVA anche se effettuata con modello F24 non necessita né del visto di conformità, né della presentazione anticipata della dichiarazione Iva. Infatti, la compensazione si deve ritenere libera nei limiti dell’entità del credito effettivo.
D.: Il maggior credito IVA confermato da Civis relativo all’anno 2022, può essere inserito nel modello IVA 2024 per l’anno 2023? Si deve inviare dichiarazione integrativa con il modello IVA 2023 per il periodo d’imposta 2022?
R.: Si ritiene che, poiché si è proceduto a confermare tramite Civis a un credito segnalato dall’Agenzia delle entrate con lettera di compliance, sia necessario presentare la dichiarazione integrativa per l’anno 2022 (modello IVA 2023), in modo da dare continuità al credito IVA medesimo direttamente nel modello per il periodo d’imposta successivo.
A seguito della trasmissione della dichiarazione IVA integrativa relativa all’anno di imposta 2022, nella viene fatto emergere il maggior credito oggetto di avvenuta “conferma”, si rende necessaria la redazione del quadro “VN-dichiarazioni integrative favore” in sede di adempimento dichiarativo IVA inerente al periodo di imposta nel quale detta dichiarazione integrativa è stata presentata.
Ne deriva, di conseguenza, che, se il credito è stato confermato nel corso dell’anno “2023”, ma l’adempimento integrativo a favore (modello IVA 2023 anno di imposta 2022) viene effettivamente inviato nel corso del “2024”, il recupero del credito confermato può essere attuato con la compilazione del quadro VN del modello IVA 2025 anno di imposta “2024”.
D.: Credito IVA anno 2023 (dichiarazione modello IVA 2024) pari a € 12.000,00 può essere compensato orizzontalmente senza visto nel 2024 fino a € 5.000,00. Nel 2025 finché non invio la nuova dichiarazione IVA posso compensare senza visto ulteriori € 5.000,00?
R.: Per poter compensare il credito IVA di entità superiore a € 5.000,00, come regola, è necessaria l’apposizione del visto di conformità e il limite di compensazione (principio di cassa) è di € 2.000.000,00.
Senza il visto di conformità nella dichiarazione IVA modello 2024, non si ritiene possibile effettuare l’ulteriore compensazione ti tipo orizzontale (salvo l’ipotesi di condizioni particolari, illustrate nelle slides).
D.: Un credito da dichiarazione IVA 2024 di circa € 50.000,00, dovuto da un eccesso di versamento dell’acconto rispetto alla liquidazione mensile di dicembre 2023, può essere compensato nel modello F24 con un debito IVA 2024 senza visto di conformità in quanto si tratta di compensazione verticale?
R.: La compensazione verticale di un credito IVA anche se posta in essere con il modello F24 non necessita del visto di conformità. Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che in caso di compensazione verticale/interna di IVA su IVA non ricorre l’obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito; detto obbligo, infatti – disposto dall’art. 10, comma 1, n. 7 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, per la compensazione di crediti IVA di importo superiore a € 5.000,00 annui – si applica alla compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs.