Il socio accomandante (quindi estraneo alla gestione) di SAS è stato ritenuto responsabile di non aver debitamente vigilato. La Cassazione ha dichiarato la responsabilità per fatti di evasione fiscale anche per il socio accomandante.
Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, che va imputato al socio ai fini dell’IRPEF in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione.
Ciò vale anche per il socio accomandante di società in accomandita semplice, essendo irrilevante l’estraneità all’amministrazione della società, in quanto ad essi è sempre consentito di verificare l’effettivo ammontare degli utili conseguiti.
Il caso: accertamento nei confronti di una SAS e responsabilità del socio accomandante
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni importanti profili sanzionatori in tema di responsabilità del socio accomandante.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, nell’ambito di un contenzioso su un avviso d’accertamento Irpef, effettuato nei confronti di una società in accomandita semplice, di cui il contribuente era socio accomandante.
Tale avviso era divenuto definitivo nei confronti della società per omessa impugnazione e imputato “per trasparenza”, ex art. 5 TUIR, nei confronti del contribuente, in proporzione alla quota societaria dallo stesso detenuta.
La Commissione Tributaria Provinciale lo aveva annullato in riferimento all’irrogazione delle sanzioni, con sentenza poi confermata in secondo grad