Dal 2025, se l’autorizzazione arriva nel 2024, le associazioni sportive dilettantistiche che agiscono come associazioni di promozione sociale, con meno di 130.000€ di ricavi commerciali annui, potranno adottare un regime fiscale agevolato. Questa opzione, riservata agli enti non commerciali registrati, semplifica la gestione fiscale e contabile, offre esenzioni su plusvalenze e riduce gli obblighi IVA. Include anche benefici su altre tasse e tributi locali. Spieghiamo come funziona…
A partire dall’anno di imposta successivo alla concessione dell’autorizzazione della Commissione Europea prevista per esso dal comma 10 dell’art. 101 del Codice del terzo settore (il Decreto Legislativo 117/2017) (quindi, forse, nel 2025, se tale autorizzazione sarà concessa nel 2024) entrerà in vigore un regime fiscale agevolato alternativo a quello previsto dalla Legge 398/1991, vale a dire il regime fiscale forfettario riportato nell’art. 86 dello stesso Codice per le associazioni di promozione sociale (APS) che nel periodo di imposta precedente hanno percepito ricavi relativi alle attività commerciali eventualmente svolte non superiori a 130.000 Euro annui.
Tale cifra è da considerarsi al netto dell’IVA.
Il regime fiscale forfettario previsto dal Codice del terzo settore
Questo regime rappresenta una possibile alternativa al regime fiscale previsto dalla Legge 398/1991 per le ASD più piccole che percepiscono ricavi da attività commerciali entro la soglia sopra citata, parecchio più bassa della soglia di 400.000 Euro annui previsti da questa legge.
La condizione per poter optare per esso è che l’associazione sportiva dilettantistica assuma la forma di associazione di promozione sociale e si iscriva come tale nel Registro nazionale unico del terzo settore (alla Sezione b di esso) acquisendo