Analizziamo i principi generali che impongono, a carico degli enti pubblici e privati e degli enti locali, l’effettuazione di una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta sui contributi diversi da quelli destinati agli investimenti in beni strumentali.
Recentemente, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti alle domande di un ente circa l’applicazione della ritenuta del 4%, prevista dall’art. 28 del DPR n. 600/1973, ai contributi dallo stesso concessi per attuare una misura di aiuto prevista dal PNRR.
L’applicazione della ritenuta del 4% sui contributi erogati alle imprese
Nel fornire le risposte, l’Agenzia ha innanzitutto considerato che l’art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973, dispone quanto segue:
“Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.”
Sulla base di tale norma, l’Agenzia ha successivamente individuato le seguenti condizioni la cui coesistenza impone, al soggetto erogante, di effettuare la ritenuta:
- il soggetto erogatore deve essere un ente locale o un ente pubblico o privato;
- il destinatario del contributo deve essere un’impresa;
- i contributi non devono essere destinati all’acquisto di beni strumentali.
Per accertare la sussistenza di tali condizioni, si è reso necessario un continuo intervento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la quale ha avuto modo anche di chiarire che l’imponibilità del contributo…
…“non è collegata al nomen juris attribuito dal soggetto erogante o dalla legge, venendo nella specie in considerazione qualsiasi tipo di erogazione che non costituisce corrispettivo di una cessione o di una prestazione” (risoluzione 8 maggio 1980, n. 8/531).
Tuttavia, nella pratica corrente, non sempre i soggetti erogatori provvedono all’effettuazione della ritenuta in quanto, per l’applicazione della norma, non di rado si devono fare ulteriori riflessioni e considerazioni.
I soggetti obbligati ad operare la ritenuta d’acconto
Oltre ai soggetti espressamente indicati nel citato art. 28 del DPR n. 600/1973 (regioni, province e comuni), il riferimento ai soggetti pubblici obbligati ad effettuare la ritenuta, secondo quanto precisato nella risoluzione 24 luglio 1979, n. 8/1420, comprende anche:
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (lett. c) dell’art. 73 del vigente TUIR);
- le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per il rinvio contenuto nell’ultimo comma dell’art. 29 del DPR n. 600/1973.
A tale elencazione, dovrebbero aggiungersi le altre tipologie di soggetti, indicati nell’art. 74 del TUIR, assimilati agli enti pubblici e precisamente:
- consorzi tra enti locali,
- associazioni e enti gestori di demanio collettivo,
- comunità montane.
L’inapplicabilità della ritenuta
Fermo restando la sussistenza di tutte le condizioni, in talune situazioni la ritenuta non viene effettuata.
Infatti, nel rispetto del “principio dell’integrità dei pagamenti” previsto, ad esempio, dall’art. 80 del regolamento CE n. 1083/2006, tutti i soggetti ivi indicati non devono operare alc