Al fine di agevolare gli acquisti dei turisti extracomunitari, gli acquisti in regime di tax free shopping avranno un limite minimo più basso da febbraio: basteranno 70 euro per far scattare la non applicazione dell’IVA.
La Legge di Bilancio del 2024 è intervenuta anche sulla disciplina dell’Iva modificando il valore minimo dei beni ceduti nei confronti di viaggiatori extra UE e trasportati con bagagli al seguito per i quali non si applica l’imposta sul valore aggiunto, si tratta del cosiddetto tax free shopping.
Il precedente valore minimo previsto dall’art. 38–quater del D.P.R. n. 633/1972 ammontava a 154,94 euro e risulta ora diminuito a 70 euro.
Tax Free Shopping: le finalità dei nuovi limiti
La finalità della modifica normativa consiste nel rilancio delle attività turistiche a livello internazionale.
La norma si applica esclusivamente nei confronti dei privati consumatori domiciliati o residenti al di fuori del territorio comunitario. Tali soggetti possono effettuare acquisti di beni in Italia senza corrispondere l’Iva in presenza di determinati presupposti.
La disposizione in commento risulta conforme alla previsione di cui all’art. 47, par. 1, lett. c) della direttiva n. 2006/112/CE. Secondo quanto previsto dalla disposizione citata le predette operazioni non sono soggette ad Iva quando “il valore complessivo della cessione, compresa l’Iva, supera la somma di 175 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale”. Tuttavia, gli Stati membri possono “esentare una cessione il cui valore complessivo sia inferiore” al predetto importo.
Dal punto di vista sostanziale la disposizione richiede che i beni acquistati dal privato consumatore extra UE siano destinati al proprio uso “personale o familiare”. Conseguentemente, l’agevolazione non è applicabile per i beni destinati all’esercizio di un’attività di impresa.
Gli obblighi del negoziante e dell’acquirente
Il cedente deve verificare che i beni oggetto dell’operazione siano destinati ad un utilizzo personale o familiare, sulla base degli elementi in suo possesso al momento della cessione. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28441 del 15 ottobre 2021.
Per quanto riguarda il cessionario è irrilevante la cittadinanza essendo necessario esclusivamente che il domicilio o la residenza siano stabiliti al di fuori del territorio dell’Unione europea.
La norma prevede anche che i beni acquistati siano trasportati al di fuori del territorio dello Stato nei bagagli personali del viaggiatore entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Inoltre, l’operazione deve essere documentata esclusivamente mediante fattura emessa in formato elettronico avvalendosi del sistema “OTELLO 2.0” come previsto dall’art. 4–bis del D.L. n. 193/2016. Il cedente, a sua volta, sempre avvalendosi del medesimo sistema, dovrà ottenere la prova dell’uscita dei beni dal territorio nazionale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il nuovo limite si applica da Febbraio 2024
Per quanto riguarda l’entrata in vigore della disposizione, la stessa legge di bilancio prevede che il nuovo limite di 70 euro trovi applicazione alle cessioni poste in essere dal 1° febbraio 2024. Si deve quindi fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni determinato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, cioè ai beni consegnati dal 1° febbraio 2024. Fino al 31 gennaio 2024 continuerà a rimanere valida la soglia di 154,94 euro.
Attenzione agli importi in fattura elettronica
L’importo complessivo dell’operazione deve essere determinato sulla base del valore della fattura. Il valore può essere riferito anche a diversi beni a condizione che risultino indicati all’interno della stessa fattura, rilasciata dal medesimo soggetto passivo, che fornisce beni allo stesso cliente. In tale ipotesi, se il valore complessivo della fattura supera la nuova soglia di 70 euro, l’operazione non sarà soggetta ad Iva.
Ai fini della determinazione del valore l’Agenzia delle entrate ha chiarito che se le cessioni dei beni sono riferite a momenti diversi, ma sono incluse in un’unica fattura, come si verifica per l’emissione della fattura differita, il superamento del limite deve essere verificato singolarmente per ogni singolo bene. In questo caso non sarebbe corretto fare riferimento al valore complessivo risultante dalla fattura. L’indicazione è contenuta nel principio di diritto dell’Agenzia delle entrate n. 8/2020 (commentato qui).
Nicola Forte
Lunedì 8 Gennaio 2024