Forfetari e partecipazione nella SRL

L’accesso al regime forfetario è precluso a chi partecipa o controlla società con attività simili alle proprie. Il controllo si riferisce all’influenza dominante, diretta o indiretta. In caso di contribuente che possiede una quota di partecipazione in una srl, può questi accedere al regime forfettario?

Le cause ostative di accesso al regime forfetario

forfetari partecipazione srlL’articolo 1, comma 57, lett. d), della Legge 190/2014 stabilisce che la causa ostativa di accesso al regime forfetario trova applicazione per…

“gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E-2019 ha precisato che per determinare l’esclusione del regime forfetario è necessario verificare se sussista la contemporanea presenza del controllo diretto o indiretto della società e l’esercizio di attività economiche (nel corso del 2023) direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in regime forfetario.

La causa ostativa non si verifica se una delle due fattispecie viene meno.

Per quanto riguarda il concetto di controllo, occorre fare riferimento a quanto stabilito dall’art. 2359, comma 1 e 2, ossia la maggioranza dei voti, l’esercizio di influenza dominante in virtù di contratti o voti sufficienti per l’esercizio di un’influenza dominante.

Il controllo può inoltre essere esercitato anche in modo indiretto, tramite altri soggetti, come società controllate, fiduciarie, o per interposta persona (familiari).

 

Contribuenti forfetari: il problema della quota di partecipazione in SRL

Per verificare invece l’aspetto della riconducibilità all’attività, è necessario verificare l’attività svolta nell’anno, nel quale il contribuente forfetario e la Srl svolgono o meno attività appartenenti alla stessa sezione ATECO.

Nel primo caso (stesso codice ATECO), si possono distinguere tre diversi casi:

  • la Srl ha dedotto il costo della fattura del contribuente forfetario nel corso del 2023: si rileva la causa ostativa e nel 2024 il forfetario esce dal regime agevolato;
  • la Srl non ha dedotto il costo della fattura del contribuente forfetario nel corso del 2023: non rileva la causa ostativa;
  • o la Srl corrisponde al forfetario un compenso amministratore: si rileva la causa ostativa in quanto i compensi si tassano con aliquota agevolata e la S.r.l. deduce il relativo costo.

Nel secondo caso (codice ATECO diverso) non si integra la causa ostativa, anche nel caso in cui il forfetario ha emesso una fattura che la Srl ha dedotto dal proprio reddito.

 

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Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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Alberto De Stefani

Sabato 13 gennaio 2024