La legge di bilancio 2024 ha introdotto nuove norme che considerano speculativa la vendita di immobili che hanno beneficiato del superbonus al 110%, se avviene entro 10 anni dalla fine dei lavori. Tuttavia, queste norme presentano ambiguità e problemi, come l’esclusione degli immobili di provenienza successoria e la definizione poco chiara del periodo di riferimento.
La speculatività è collegata all’uso dello sconto in fattura o della cessione del credito, creando una differenza di trattamento ingiustificata. Queste nuove regole sollevano preoccupazioni e controversie riguardo alla loro applicazione retroattiva e alla possibile incostituzionalità.
Abbiamo già trattato in un precedente articolo di questa nuova fattispecie ritenuta speculativa, cioè della vendita di un immobile che ha usufruito delle agevolazioni Superbonus al 110 per cento, articolo al quale rimandiamo per una disanima specifica (“Vendita di immobili post superbonus: plusvalenza tassata; ma non è incostituzionale?” ne Commercialista Telematico del 28 dicembre 2023).
Ci riferiamo all’articolo 1, commi da 64 a 67 della legge di bilancio 2024, Legge n. 213 del 30 dicembre 2023.
Si tratta della nuova presunzione di operazione speculativa, la vendita di un immobile, indipendentemente dalla data di possesso, su cui siano stati effettuati interventi aventi ad oggetto il Superbonus 110%.
Il riferimento, come termine iniziale, decorre dal termine dei lavori, e il periodo di osservazione è di 10 anni.
Qui evidenziamo alcune problematiche applicative, restando ferma la nostra analisi di base sopra richiamata, circa la incostituzionalità del provvedimento.
Cessione di immobile che ha usufruito di Superbonus: particolarità e problematiche applicative
La prima particolarità è che, pur trattandosi di una nuova previsione di fatt