Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che solo i crediti d’imposta inesistenti, non verificabili formalmente, hanno un termine di decadenza di otto anni per l’accertamento, a differenza dei crediti non spettanti. Tale distinzione influisce sul trattamento sanzionatorio, con sanzioni più severe per la compensazione indebita di crediti inesistenti.
La sentenza oggetto d’esame enfatizza, inoltre, l’importanza della distinzione tra inesistenza e non spettanza di crediti d’imposta.
In tema di crediti inesistenti e non spettanti, relativamente al termine di decadenza dell’accertamento tributario, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione.
Secondo le Sezioni Unite il più lungo termine decadenziale di otto anni riguarda soltanto i crediti inesistenti e non quelli non spettanti. I crediti inesistenti sono connotati da una condizione di inesistenza qualificata dalla non verificabilità in sede di controllo formale.
In tal caso lo scopo del legislatore è quello di fornire all’Amministrazione finanziaria un maggior tempo per gli accertamenti (perché di maggiore complessità) e, al contempo, di differenziare il trattamento sanzionatorio (tributario) rispetto a condotte di particolare offensività.
La compensazione di crediti inesistenti o non spettanti: i termini per la verifica fiscale
In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all’art. 27 comma 16 DL 185/2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza – alla luce anche dell’art. 13 comma 5 terzo periodo D.lgs. 471/97 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui all’art. 36-bis DPR 600/73, all’art. 36-ter DPR 600/73 e all’art. 54-bis DPR 633/72.
Ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento. Il più lungo termine decadenziale di otto anni riguarda soltanto i crediti inesistenti e non quelli non spettanti.
La distinzione tra credito inesistente e credito non spettante ha, innanzitutto, carattere strutturale e trae il suo fondamento logico giuridico dal complessivo sistema ordinamentale tributario: l’una (“l’inesistenza”) ha un valore obbiettivo, mentre l’altra (la “non spettanza”) ha un carattere dinamico ancorato al presupposto, antitetico, dell’esistenza del credito.
Il credito ritenuto inesistente, ma riscontrabile mediante i controlli formali o automatizzati, segu