Tra la società di capitali ed i soci non appare configurabile un rapporto di solidarietà in ordine al pagamento dei debiti tributari.
Soltanto a seguito dell’estinzione della società i creditori, tra cui il Fisco, possono agire nei confronti dei soci per far valere i loro crediti non soddisfatti “fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di solidarietà tra soci e società, anche per il caso di società estinta.
Il caso: notifica di cartella per tributi Irap e Ires a ex socio di società estinta
Nel caso di specie veniva notificata una cartella di pagamento avente ad oggetto i tributi Irap ed Ires in relazione all’anno 2006, ritenuti dovuti da una Srl di cui il contribuente era stato socio fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta nel 2010.
I tributi dovuti dalla società di capitali erano richiesti al socio per intero, con sanzioni ed accessori del credito.
Il contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, contestando, tra l’altro, che la società si era estinta prima della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella, per cui gli stessi dovevano ritenersi inesistenti.
In ogni caso, opponeva pure che la contestazione di percezione di utili di partecipazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante distinto procedimento di accertamento nei suoi confronti, in qualità di socio.
Impugnazione del socio e decisioni della CTP e CTR
La CTP rilevava che gli avvisi di accertamento notificati a società ormai inesistente erano stati annullati, su ricorso del liquidatore, ed in conseguenza annullava anche la cartella di pagamento notificata al contribuente, al quale era stato richiesto il pagame