Con la possibilità di perfezionare il ravvedimento operoso speciale di cui alla Legge di bilancio 2023 entro il prossimo 20 dicembre 2023, torna di attualità il dettato normativo allora predisposto. Facciamo il punto, quindi, sull’imminente scadenza.
Il quadro giuridico del ravvedimento operoso speciale
Come è noto l’art.1, commi da 174 a 178, della Legge 197/2022, ha previsto il cd. ravvedimento speciale (con scadenza originariamente fissata al 31 marzo 2023), per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per regolarizzare esclusivamente le violazioni – diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159, dell’art.1, della L. n. 197/2022 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173, dell’art.1, della L.n.197/2022 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali) – concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti, con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti (con risoluzione n.6/E/2023 sono stati emanati i relativi codici tributo).
Al di là della riduzione della sanzione rispetto all’ordinario ravvedimento, viene previsto – vera novità – che il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo.
La Circolare dell’Agenzia Entrate n. 2/E/2023
Sul punto, la circolare dell’Agenzia Entrate n. 2/E/2023 ha offerto una serie di chiarimenti:
- sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni trasmesse – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive)[1]; infatti, ai sensi del comma 7, dell’art.2, del DPR n.322/1998, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo;
- è consentita la regolarizzazione delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.
Per quanto non derogato espressamente, infatti, al ravvedimento speciale si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento ordinario; pertanto, le Entrate confermano quanto precisato con la circolare n.42/E/2016, paragrafo 3.1.1, secondo cui:“Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’omessa fatturazione), non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”;
- in caso di inadempimento nei pagamenti rateali:
“non possono applicarsi le previsioni di cui all’art.15-ter del DPR n. 602 del 1973 (ad esempio, la maggiorazione delle sanzioni in caso di decadenza e la disciplina del lieve inadempimento), stante il mancato rinv