L’Agenzia delle Entrate in una risposta ad interpello ha equiparato la ricarica delle auto elettriche al rifornimento di carburante per quanto riguarda i limiti di deducibilità. La soluzione prospettata non appare corretta.
L’evoluzione normativa tarda sempre ad adeguarsi alla evoluzione degli usi nella società moderna. E’ il caso delle auto elettriche, alle quali dedichiamo l’odierno contributo, grazie (si fa per dire) ad una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate a specifico quesito.
Energia elettrica per ricarica delle auto elettriche: trattamento fiscale
In particolare, il dubbio verte sul trattamento fiscale (Iva ed Irpef) del costo per l’energia destinata alla ricarica dell’auto, dubbio che nasce proprio per mancanza di una norma specifica che disciplini la fattispecie.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 164 comma 1-bis del TUIR prevede che “le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 [omissis]”; ovvero, nella misura del 20%, elevata all’80% nei noti casi.
E’ possibile fare riferimento a questa norma anche per le spese per ricariche delle auto elettriche?
L’Agenzia delle Entrate ritiene di sì, e lo fa riprendendo l’assimilazione dei buoni per la ricarica di veicoli elettrici effettuato nella circolare n. 27/2022, a proposito del cosiddetto “bonus carburante” ai dipendenti ex art. 2 del DL 21/2022; in particolare, nella risposta in commento viene affermato che “l’erogazione debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”.
La tesi non lascia per nulla convinti.
In primis, perché il non dover creare “ingiustificate disparità” tra fattispecie presunte simili non assurgono mai a criterio interpretativo, tant’è che per evitarle si provvede sempre alla scrittura di una norma che esplicitamente disciplini le fattispecie, ma soprattutto perché la norma in commento (ossia l’articolo 164 Tuir, per andare al caso delle spese per carburante) è norma eccezionale, ossia deroga alla disciplina generale della deduzione in base al principio dell’inerenza all’attività, e come tale non può soffrire di interpretazioni estensive.
Si ritiene dunque errata l’affermazione per cui la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche rientri nel “carburante per autotrazione” di cui al menzionato comma 1-bis dell’art. 164 del TUIR.
Di conseguenza, è da disconoscere che l’energia elettrica effettivamente utilizzata per l’alimentazione/ricarica di una simile autovettura sarà deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dei commi 1 e 1-bis dell’art. 164 del TUIR, alle condizioni ivi indicate.
Fino a quando non verrà emanata una norma che le assimili (o che intervenga sul punto) tali spese saranno deducibili in base al suddetto criterio ordinario dell’inerenza all’attività di impresa.
E gli aspetti IVA
Quanto all’aspetto IVA, l’Agenzia conferma l’assimilazione, affermando che l’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) e d) del DPR 633/72 è riferibile a tutte le tipologie di veicoli a motore, incluse anche le autovetture ad alimentazione elettrica.
Per quanto detto in precedenza, l’assimilazione è infondata.
Sulla stregua di quanto affermato, non è nemmeno applicabile la norma che prevede, per la detraibilità dell’IVA e la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, il pagamento del “carburante” mediante forme tracciate.
NdR. Autovetture: aspetti fiscali per acquisto, leasing e noleggio
Danilo Sciuto
Mercoledì 20 Dicembre 2023