Ecco le regole di calcolo per adempiere al versamento dell’imposta sostitutiva del TFR entro lunedì 18 dicembre 2023.
I datori di lavoro, sostituti d’imposta, entro lunedì 18 dicembre 2023 (in quanto il giorno 16 cade di sabato), devono procedere a effettuare la corresponsione dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul Tfr (Trattamento di fine rapporto) dei propri lavoratori dipendenti in essere al 31 dicembre 2022 utilizzando il modello F24, mentre il saldo, se dovuto, deve risultare posto in essere entro il 16 febbraio 2024.
Per la determinazione dell’acconto sussiste la possibilità di utilizzare sia il metodo storico, sia quello presuntivo.
Aspetti generali dell’imposta sostitutiva del TFR
A norma del comma 4 dell’art. 11 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, i soggetti tenuti a effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, comprese le amministrazioni dello Stato, devono, come regola, procedere al calcolo e al versamento dell’imposta sostitutiva.
Si è precisato, come regola, in quanto, in alcune situazioni, la determinazione e la liquidazione dell’imposta sostitutiva compete al lavoratore dipendente da rilevare in sede di adempimento dichiarativo.
Il Tfr – trattamento di fine rapporto, inteso come strumento avente anche funzione previdenziale nell’ambito delle forme di previdenza (collettive o individuali), se mantenuto in azienda, come previsto dall’art. 2120 del codice civile, deve risultare incrementato delle quote capitale e finanziaria.
Per tale operazione sono state previste modalità di tassazione in relazione sia alle quote del Tfr, sia per le rivalutazioni del trattamento medesimo, nonché per i relativi acconti e anticipazioni.
Ai fini operativi, infatti, l’art. 2120 del codice civile prevede espressamente l’obbligo-onere di rivalutare il fondo Tfr – trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato:
- da un tasso fisso dell’1,50%;
e:
- da un tasso variabile;
determinato nella misura del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Detta rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e deve necessariamente essere imputata a incremento del fondo.
In altri termini, il fondo Tfr-trattamento di fine rapporto deve annualmente risultare incrementato della quota capitale e della quota finanziaria, così individuate:
Quota capitale |
Retribuzioni lorde erogate nell’anno ———————————————- 13,5 |
Quota finanziaria |
Individuabile applicando al fondo esistente al 31.12 dell’anno precedente il tasso o coefficiente risultante dalla somma della quota fissa (1,50%) con il 75% dell’indice di rivalutazione Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tenendo presente che tale rivalutazione non deve risultare applicata alla quota maturata nell’anno di riferimento. |
Tassazione quota finanziaria |
La quota finanziaria deve essere assoggettata annualmente a imposizione fiscale, da parte del datore di lavoro, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura del 17%. |
Imputazione imposta sostitutiva |
L’imposta sostitutiva deve risultare imputata a riduzione del fondo. |
Compensazione |
L’imposta sostitutiva può essere compensata con i crediti tributari / contributivi a disposizione. |
Effetti dell’eventuale scelta operata dai lavoratori dipendenti
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva e, di conseguenza, dell’individuazione dell’acconto dovuto, occorre anche tenere in considerazione la scelta che è stata operata dai lavoratori di pendenti in merito alla destinazione del Tfr – trattamento di fine rapporto.
Le situazioni che si possono presentare per il datore di lavoro possono essere così schematizzate:
- Tfr-trattamento di fine rapporto mantenuto presso il datore di lavoro (azienda), nel qual caso si deve distinguere l’operatività in relazione al numero dei lavoratori dipendenti.
Infatti, se detta entità risulta:
- inferiore a 50 lavoratori, il Tfr-trattamento di fine rapporto rimane interamente nella disponibilità del datore di lavoro e lo stesso deve necessariamente risultare incrementato della quota capitale e della quota finanziaria e l’entità dell’acconto dell’imposta sostitutiva da corrispondere deve essere è determinato sull’ammontare della rivalutazione derivante dall’intero trattamento;
- almeno 50 lavoratori, si deve considerare il Tfr-trattamento di fine rapporto:
- maturato fino
- inferiore a 50 lavoratori, il Tfr-trattamento di fine rapporto rimane interamente nella disponibilità del datore di lavoro e lo stesso deve necessariamente risultare incrementato della quota capitale e della quota finanziaria e l’entità dell’acconto dell’imposta sostitutiva da corrispondere deve essere è determinato sull’ammontare della rivalutazione derivante dall’intero trattamento;