Sanzioni tributarie ed interessi, prescrizione breve

di Enzo Di Giacomo

Pubblicato il 7 novembre 2023

Il diritto alla riscossione della sanzione tributaria si prescrive in cinque anni, così come per il credito maturato per il ritardo degli interessi dovuti nell’esazione dei tributi che, integrando un’obbligazione autonoma rispetto alla principale, resta sottoposto al termine quinquennale.
La durata quinquennale della prescrizione non può essere limitata alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario.

Le sanzioni tributarie: aspetti generali

prescrizione sanzioni tributarieLe sanzioni tributarie sono di due tipi ovvero sanzioni amministrative e penali le quali si collegano, rispettivamente, ad un illecito amministrativo o penale.

Le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie sono contenute nel D.lgs n. 472/1997, prevedendo all’art. 2 che le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

Inoltre la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione e produce interessi.

Il successivo art. 8 stabilisce che la sanzione amministrativa non è trasmissibile agli eredi, riprendendo quanto previsto nell'art. 7 della Legge n. 689/1981 (recante norme sulle sanzioni amministrative in materia penale) e dall’art. 8 del D.L. n. 669/1996 che di fatto ha sospeso gli oneri tributari in capo agli eredi, non significando che la violazione cessi di esplicare in ogni caso i suoi effetti con la morte dell'autore della violazione, ma l’obbligo della violazione amministrativa passa agli eredi, ai quali non possono attribuirsi sanzioni anche in caso di piano di rateizzazione in corso.

Per quanto attiene la determinazione della sanzione, come stabilisce l’art. 7 D.lgs n. 546/1002, si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Occorre ricordare che il D.lgs. n. 546/1992 all’art. 8, at