Il progetto di riforma dello Statuto del contribuente vede dei ritocchi anche al caso di “ne bis in idem”.
Tuttavia, anche il nuovo testo legislativo non ferma del tutto un’ulteriore azione di accertamento su annualità già accertate.
Il progetto di riforma dello Statuto del contribuente vede dei ritocchi anche al caso di ne bis in idem. Vediamo, però, che anche il nuovo testo legislativo non ferma del tutto un ulteriore azione di accertamento su annualità già accertate. In sede di bozza del decreto legislativo di riforma dello Statuto del contribuente – L. n. 212/2000 – viene previsto nel provvisorio art. 9-bis il cd. divieto di bis in idem nel procedimento tributario:
“Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l’emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l’Amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta”.
Si legge nella relazione illustrativa che l’introduzione di tale norma recepisce le esigenze di bilanciamento tra tutela dell’interesse erariale e dei diritti fondamentali del contribuente nel rispetto del principio di proporzionalità, rafforzando la protezione di tali diritti e, nel contempo, la certezza del diritto.
L’obiettivo primario è quello di assicurare il pieno e coerente rispetto del divieto di bis in idem all’interno del procedimento tributario.
Il principio tributario del divieto di ne bis in idem
“L’essenza del cd. ne bis vexari afferma che, per ogni possibile violazione, la persona ha diritto a essere gravata da una sola procedura e quindi a doversi difendere una sola volta”.
La triplice condizione introdotta – che l’azione sia svolta 1) una sola volta, 2) per ogni tributo, 3) per ogni periodo d’imposta – trova comunque un limite: salvo che specifiche disposizioni prevedano diversa