Finalmente è stato emanato il regolamento disciplinante il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari del commercialista al fine di poter richiedere l’equo compenso.
Nell’ambito della normativa circa il cosiddetto “equo compenso”, di cui alla Legge 49/2023, l’articolo 7 prevede che, in alternativa al procedimento per ingiunzione, il professionista che non abbia ottenuto dal cliente il pagamento del suo compenso può domandare all’Ordine di appartenenza l’emissione di un “parere di congruità” degli onorari richiesti.
Tale parere costituisce titolo esecutivo anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto delle norme che regolano il procedimento amministrativo e se non viene impugnato dal cliente entro quaranta giorni dalla notifica.
La norma non entra nel merito circa il procedimento attraverso il quale i singoli Ordini devono procedere all’emissione di tale parere.
NdR: vedi anche: Equo compenso per i professionisti: ambito applicativo e regole generali
Commercialisti: ecco la disciplina per l’emissione del parere di congruità
A completamento, dunque, il CNDCEC, con l’Informativa n. 142, ha trasmesso ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il Regolamento disciplinante il procedimento di richiesta del parere di congruità.
Tocca dunque adesso ai Consigli degli Ordini territoriali adottare con una specifica delibera le disposizioni da seguire per l’emissione del parere di congruità.
La procedura in pillole
Per l’avvio del procedimento, l’iscritto invia all’Ordine, a mezzo PEC, un’apposita istanza, corredata da tutti i documenti necessari a valutare l’attività professionale espletata.
All’istanza devono essere allegati i documenti necessari alla valutazione della congruità degli onorari, oltre che il mandato e la prova dell’avvenuta richiesta di pagamento del compenso inviata al cliente.
Dall’invio, decorre un termine (ordinatorio, però) entro il quale il procedimento deve concludersi.
Al termine dell’istruttoria, il Consigliere delegato redige una relazione in cui evidenzia, per ogni voce di compenso richiesta dall’istante, la congruità o meno rispetto ai parametri ministeriali.
La relazione del Consigliere delegato viene successivamente presentata al Consiglio dell’Ordine che, nella prima seduta utile per la discussione, vota sulla sua approvazione.
A seguito dell’approvazione, il Consiglio emette il parere di congruità rilasciato, ai fini della notificazione al cliente, a cura del professionista, in copia conforme previo versamento, in favore dell’Ordine, della tassa di opinamento, calcolata in percentuale sul valore dei compensi e secondo i criteri di cui ad un’apposita tabella.
E se la richiesta non è congrua?
Qualora la relazione approvata dal Consiglio ritenga “non congrui” gli onorari richiesti dal professionista, l’istanza è rigettata, con indicazione delle relative motivazioni, e non è emesso il parere di congruità.
Il CNDCEC ha altresì predisposto la bozza del verbale di riunione del Consiglio ai fini del rilascio del parere di congruità e i modelli relativi alle comunicazioni di avvio del procedimento, di sospensione del termine di conclusione del procedimento, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
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A cura di Danilo Sciuto
Mercoledì 29 Novembre 2023