In tema di agevolazioni fiscali, l'esenzione d'imposta in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta, nella specie, associazione sportiva dilettantistica (ASD), ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente.
Le agevolazioni tributarie in favore delle ASD si applicano solo a condizione che le stesse si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.
La Corte di Cassazione si è espressa in tema di agevolazioni per le ASD.
La pronuncia rappresenta anche l’occasione per un punto sulla recente riforma dello Sport.
Il caso: disconoscimento delle agevolazioni fiscali ad ASD considerata società commerciale di fatto
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato vari avvisi di accertamento, con i quali, relativamente all'anno 2006, aveva disconosciuto le agevolazioni fiscali previste per le ASD, essendo a suo avviso configurabile una società di fatto, con conseguente pretesa a titolo di Irpef, Irap e Iva ed irrogazione delle sanzioni.
Avverso gli atti impositivi sia la società che i soci avevano proposto separati ricorsi, che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza poi confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale aveva in particolare ritenuto che gli elementi indiziari fatti valere dall'Amministrazione finanziaria non potessero condurre ad escludere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica.
Le mancanze della ASD rilevate dal Fisco
L'Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione, censurando la sentenza, in primo luogo, per non a