Le possibilità di difesa avverso il “farinometro” ossia avverso l’accertamento analitico induttivo nei confronti di una pizzeria basato sul consumo di farina…
Il farinometro e un valido strumento di controllo indiretto dei ricavi? È legittimo un accertamento analitico induttivo sulla base di un solo elemento potenzialmente idoneo a rivelare una contabilità inattendibile, ovvero il consumo di farina e desumere da questo ultimo, la quantità di pizze prodotte nell’anno?
È legittima la ricostruzione dei ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di pizzeria, prendendo le mosse dal consumo di farina accertato a mezzo delle fatture, sottratta una percentuale pari al 10 per cento di c.d. sfrido, e ipotizzando un consumo medio di farina per ogni pizza, stimato in 150 grammi e, tenendo comunque conto della destinazione per un ulteriore 10 per cento delle pizze prodotte ad autoconsumo?
Principio di base dell’accertamento analitico induttivo
L’accertamento analitico induttivo non è escluso in presenza di scritture contabili formalmente corrette quando la contabilità si presenti complessivamente inattendibile alla stregua di criteri di ragionevolezza.
L’accertamento con metodo analitico-induttivo è consentito, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata, sicché essa possa essere considerata, nel suo complesso, inattendibile.
Presunzioni semplici e concordanza per l’accertamento
In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento, purché grave e preciso, dovendo il requisito della «concordanz