Sanzioni ridotte (anche per il passato) per l’omesso versamento delle ritenute INPS

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 6 ottobre 2023

Il decreto Lavoro ha ridotto le sanzioni in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, anche per le omissioni passate.
Analizziamo le nuove regole del regime sanzionatorio per mancato o tardivo versamento delle ritenute previdenziali, e le istruzioni fornite dall'INPS agli uffici periferici per la gestione delle ordinanze-ingiunzioni oggetto di contenzioso giudiziario o di rateazione.

Omesso versamento ritenute INPS: sanzioni ridotte

Quadro normativo ed interpretativo

sanzioni omesso versamento ritenute inpsL’art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 638 dell'11.11.1983, e successive modificazioni, disciplina la materia delle sanzioni previste in relazione all’omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori.

La norma originaria è stata oggetto di un intervento di parziale depenalizzazione a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 6, D.lgs. 15.01.2016, n. 8, con il quale è stato previsto, limitatamente agli omessi versamenti di importo inferiore a 10.000 euro annui, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, con la possibilità di versare la terza parte del massimo della sanzione prevista, quindi euro 16.666, entro tre mesi dalla notifica dell’illecito amministrativo.

Ciò, indipendentemente dall’ammontare dell’importo del pagamento omesso e per ciascuna annualità oggetto dell’inadempimento.

L’Istituto, ha illustrato attraverso diversi interventi di prassi gli effetti derivanti dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016.

In particolare, con circolare n. 121 del 5.7.2016, è stato approfondito il rapporto tra il quadro sanzionatorio esistente e la decorrenza delle nuove regole introdotte dal D.lgs. n. 8/2016, mentre attraverso la circolare n. 32 del 25.2.2022 sono state fornite alle dipendenze territoriali istruzioni e disposizioni operative per:

  • l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, prevista per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, e
     
  • l’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione di cui all’articolo 18 d