È risaputo che l’incrocio delle banche dati permette (permetterebbe) al Fisco di conoscere esattamente il contribuente che ha utilizzato il Pos ma non ha emesso o trasmesso lo scontrino elettronico. I controlli incrociano i dati di pagamenti elettronici, le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici.
Lo scontrino elettronico funziona allo stesso modo di uno scontrino cartaceo: viene emesso dal commerciante una volta effettuata la vendita, ma i corrispettivi giornalieri vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate tramite il registratore di cassa telematico obbligatorio.
I contribuenti che dall'1/1/2022 al 30 giugno 2023 abbiano commesso una o più violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi potranno rimuoverle mediante il ravvedimento operoso (art. 4 DL 131 del 29/09/2023), il cui perfezionamento deve avvenire entro il 15 dicembre 2023.
Le violazioni possono essere constatate fino al 31 ottobre 2023 e non devono essere state già oggetto di contestazione entro il perfezionamento del ravvedimento.
La campagna di lettere (errate!) di compliance sugli scontrini
Per segnalare la presenza della presunzione di omissione di scontrini elettronici è previsto l'invio di lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate, per "promuovere" la regolarizzazione delle violazioni. I dettagli sono contenuti nel provvedimento del 3 ottobre 2023 (prot. 352652/2023).
Le lettere sono state recapitate ai contribuenti ma la maggior parte di esse risultano errate in quanto una serie di importi sono stati duplicati o addirittura triplicati, a svantaggio dei contribuenti..
L'agenzia delle entrate è così dovuta correre ai ripari segnalando appunto la presenza di errori e comunicando un prossimo rapido invio dopo l'esclusione di questi errori.
Le lettere recapitate possono essere inficiate da errori quali il disallineamento esistente per la presenza di scontrini regolarmente em