Analizziamo nel presente intervento i recenti chiarimenti da parte del Fisco che affronta sotto diversi angoli visuali alcune tematiche inerenti i conferimenti cosiddetti a realizzo controllato, normati dall’art. 177 commi 2 e 2-bis del Tuir.
Pur muovendo da un caso concreto ricadente nell’alveo del comma 2-bis, l'Agenzia delle Entrate non manca di offrire alcuni interessanti chiarimenti anche in ordine alle operazioni di conferimento di cui al comma 2 dell’art. 177 del Tuir.
L’intervento non può che essere apprezzato dagli operatori del settore in quanto porta con sé forse quello che da molto tempo è il chiarimento più atteso dai professionisti che si approcciano al tema.
La citata Risoluzione, infatti, decreta il superamento dell’indicazione tempo addietro fornita dall’Ufficio con il Principio di diritto n. 10 del 28 luglio 2020 secondo cui il conferimento che determina un incremento del netto della conferitaria inferiore al costo fiscale della partecipazione fa confluire l’operazione nell’alveo dell’art. 9 del Tuir.
NdR: segnaliamo un ottimo intervento di Ennio Vial e Adriana Barea: Conferimento di partecipazioni in holding: 12 errori da non commettere
Conferimento a realizzo controllato: il superamento dello spauracchio dell’art. 9
Con il Principio di diritto n. 10/2020, l’Agenzia aveva precisato, infatti, che in un’operazione di conferimento di partecipazioni, se l’incremento del patrimonio netto della conferitaria è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, l’operazione in discorso non poteva beneficiare del regime di realizzo controllato, ma doveva necessariamente ricondursi nell’alveo dell’art. 9 del Tuir.[1]
Il caso affrontato è quello di una persona fisica che detiene una quota di partecipazione in piena proprietà nella società Alfa.
La quota di partecipazione detenuta in piena rappresenta oltre il 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea.
Da ciò consegue che, l’istante già soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 177 comma 2-bis necessari per addivenire in regime di realizzo controllato alla creazione della personal holding.
L’Istante è, altresì, titolare della nuda proprietà, priva dei diritti di voto, di un’imprecisata quota che da sola non è qualificata.
Purtroppo, la R.M. n. 56/2023 non fornisce il dato esatto delle partecipazioni e questo ci impedisce di fare delle valutazioni aggiuntive.
Ad ogni buon conto, ci preme segnalare in questa sede, con riserva di approfondire nel prosieguo dell’intervento, che la presenza di un costo fiscalmente riconosciuto superiore all’incremento del netto della conferitaria determina una minusvalenza indeducibile ma non compromette l’applicabilità dell’art. 177 comma 2 o comma 2 bis con il connesso regime a realizzo controllato.
Gli altri chiarimenti: la rilevanza della nuda proprietà
La risoluzione offre ad ogni buon conto una serie di interessanti spunti o chiarimenti.
Il primo chiarimento, in ordine di apparizione, che la Risoluzione in commento offre al lettore, e che finora non era sembrato così palese nelle precedenti Risposte ad Interpello, è rappresentato dal fatto che la misura della partecipazione in nuda proprietà viene determinata con i coefficienti del D.M. 20.12.2022.
In buona sostanza, si devono assumere i coefficienti indicati nel citato D.M. al fine di determinare, in funzione dell’età dell’usufruttuario, i valori di usufrutto e nuda proprietà.
A mero titolo di esempio,