L’operazione di conferimento di partecipazioni è complessa e si presta al rischio di errori. Grazie alla nostra esperienza professionale abbiamo individuato 12 situazioni critiche tipo che possono generare problematiche sia fiscali che gestionali, durante e dopo il conferimento.
Il crescente interesse per la holding porta ad un continuo fiorire di operazioni di conferimento di partecipazioni volte appunto a creare la società capogruppo. L’operazione si presenta come apparentemente banale e meno articolata di una operazione di scissione o di fusione societaria.
Invero, le insidie sono molte e capita di imbattersi nella esperienza professionale di situazioni in cui il contribuente, mal consigliato, disattende i principi enunciati dall’Agenzia delle entrate nei vari interventi di prassi.
Prescindendo da considerazioni sul fatto che le tesi dell’Ufficio sono in molti casi non condivisibili, se non addirittura non conformi al dato normativo, non possiamo non segnalare come spesso il contribuente sia interessato ad evitare contenziosi o discussioni sull’Ufficio nel momento in cui costituisce la sua holding di famiglia, trattandosi di una operazione delicata che coinvolge anche aspetti personali ed emotivi.
Nel presente intervento, pertanto, vogliamo ricordare i più diffusi errori che si possono commettere nell’implementare la propria holding tramite conferimento di partecipazioni.
Chiaramente la lista non può ritenersi esaustiva e, ovviamente, abbiamo dovuto ad un certo punto mettere un punto altrimenti l’analisi avrebbe potuto proseguire quasi all’infinito.
Una premessa metodologica è d’obbligo. Chiamiamo “errore” quello che in realtà potrebbe essere una scelta voluta e consapevole.
Vogliamo porre l’accento sul fatto che vi sono delle criticità che devono essere considerate con estrema attenzione.
I primi 6 errori da evitare nel conferimento di partecipazioni
1. La creazione della holding per trasformare una partecipazione non di controllo in una di controllo per beneficiare della esenzione da imposta di donazione
Il caso potrebbe essere quello del conferimento a realizzo controllato di una partecipazione qualificata ma che non consente alla holding di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
Si tratta del conferimento di partecipazioni ex art. 177 comma 2-bis.
Si ipot