Bonus colonnine per imprese e professionisti: dal 26 ottobre le domande

Dopo aver visto quello destinato a privati e condomìni, esaminiamo il bonus colonnine dedicato a imprese e professionisti: si tratta di un contributo in conto capitale fino al 40% delle spese ammissibili per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
Domani si apre il canale per la domanda.

bonus colonnine imprese professionistiIl Bonus Colonnine sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti.

E’ complementare a quello erogato ai contribuenti privati e condomini.

Il contributo in conto capitale è concesso ed erogato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE (DM 25 agosto 2021) ed è gestito da Invitalia.

Le risorse disponibili sono pari a 87,5 milioni di euro.

Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e a singoli professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili sostenute successivamente al 4 novembre 2021 e oggetto di fatturazione elettronica.

La presentazione della domanda avviene in due fasi:

  • del 26 ottobre si effettua la compilazione della domanda;
  • dal 10 novembre si passa all’invio, la chiusura dei termini è alle 17.00 del 30 novembre.

 

Argomenti trattati:

 

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Bonus colonnine per imprese e professionisti: i beneficiari

I soggetti beneficiari vanno distinti tra:

  • imprese;
  • professionisti.

 

Imprese beneficiarie

Possono beneficiare del contributo le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. hanno sede sul territorio italiano;

  2. risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;

  3. non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;

  4. sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

  5. sono in regola con gli adempimenti fiscali;

  6. non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;

  7. non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni in oggetto, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;

  8. che non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo in esame, alcun altro contributo pubblico;

  9. non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.Lgs 231/2001;

  10. non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

  11. sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

Professionisti beneficiari

Possono, poi, beneficiare del contributo i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle Entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo.
    Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);

  2. non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

  3. sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;

  4. sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

  5. in regola con gli adempimenti fiscali;

  6. non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.

 

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo, le spese, al netto di IVA, sostenute dai soggetti beneficiari relative all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica.

Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e possono comprendere:

  • l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:

  • infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
    • wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 € per singolo dispositivo;
    • colonnine con due punti di ricarica: 8.000 € per singola colonnina;
       
  • infrastrutture di ricarica in corrente continua:
    • fino a 50 kW: 1000 €/kW;
    • oltre 50 kW: 50.000 € per singola colonnina;
    • oltre 100 kW: 75.000€ per singola colonnina;
       
  • costi per la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, così come sopra indicato;
     
  • spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, così come sopra indicato.

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono:

  • essere nuove di fabbrica;
     
  • avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
     
  • rispettare i requisiti minimi di cui all’articolo 4 della Delibera dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;
     
  • essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
     
  • essere realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.

Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica.

Non sono ammesse al contributo le spese:

  • per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
  • per consulenze di qualsiasi genere;
  • relative a terreni e immobili;
  • relative acquisto di servizi diversi da quelli previsti ai punti precedenti, anche se funzionali all’istallazione;
  • per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.

Il bonus colonnine per imprese e professionisti spettante

Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un

  • contributo in conto capitale;
  • pari al 40% delle spese ammissibili.

Nel corso dell’intero periodo di operatività dell’intervento, ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.

 

Presentazione della domanda

Le domande di accesso al bonus colonnine per imprese e professionisti devono essere compilate e presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet di Invitalia, sezione “Colonnine di ricarica elettrica compilando il modello redatto secondo lo schema presente sul sito del Ministero.

La procedura on line di compilazione e invio della domanda è la sola prevista, a pena di irricevibilità.

Le domande ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal professionista, legale rappresentante o dal procuratore speciale del richiedente.

Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese, ovvero in caso di professionisti, da albi o pubblici registri.

Il termine finale per la presentazione delle richieste di accesso al contributo pubblico può essere anticipato, nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

 

Iter da seguire per la presentazione

L’iter di presentazione della domanda di contributo è articolato nelle seguenti fasi:

Compilazione della domanda di agevolazione a partire dalle ore 10:00:00 del 26/10/2023

In tale fase, il richiedente può svolgere le seguenti attività:

  • accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
     
  • inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
     
  • generazione del modulo di domanda in formato “.pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
     
  • caricamento del modulo di domanda e degli allegati richiesti, firmati digitalmente, e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa.

 

Invio della domanda partire dalle ore 10:00:00 del 10/11/2023, alle ore 17:00:00 del 30/11/2023

In tale fase sono previste le seguenti attività:

  • accesso del richiedente alla piattaforma informatica, effettuato dal medesimo soggetto che ha compilato la domanda;
     
  • inserimento, da parte del richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda”;
     
  • rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “.pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.

 

ALLEGATI RICHIESTI

Al modulo di domanda di concessione ed erogazione deve essere allegato:

  • il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva dal gestore di rete, fatto salvo il caso di connessione già esistente;

  • per le sole domande di concessione presentate dai professionisti: l’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate nonché, relativamente ai professionisti che non aderiscono al regime forfettario, l’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle Entrate così come risultante dal rigo VE50;

  • copia delle fatture elettroniche di tutte le spese oggetto di agevolazione;

  • copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD;

  • copia dell’estratto conto da cui risulti l’addebito e che mostri chiaramente l’importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;

  • dichiarazioni liberatorie dei fornitori in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, corredate da copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti, attestanti l’integrale pagamento delle spese oggetto di agevolazione, nonché, limitatamente alle spese l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, lo stato “nuovo di fabbrica”;

  • la dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dal professionista o dalla ditta in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti ai sensi del D.M. 37/2008, completa di tutti gli allegati obbligatori;

  • relazione tecnica finale, redatta secondo il modello di cui all’Allegato presente sul sito del Ministero, contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute e l’attestazione dell’effettivo e corretto funzionamento della/e infrastruttura/e di ricarica nonché dell’intervenuta connessione alla rete;

  • in caso di infrastruttura/e di ricarica installate sul suolo pubblico, idonei titoli abilitativi alla costruzione;

  • titoli comprovanti la piena disponibilità dell’area in cui sono collocate la/e infrastruttura/e di ricarica e l’impegno a mantenere la/e infrastruttura/e di ricarica nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo.

 

Modalità di compilazione

La domanda ed i relativi allegati devono essere debitamente ed integralmente compilati. I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.

 

Attenzione al registro imprese

Nel caso di domande presentate da imprese, i dati camerali richiesti per l’accesso al contributo sono acquisiti direttamente Registro delle imprese, in via telematica.

Pertanto, le imprese richiedenti, preventivamente alla compilazione della domanda di contributo, sono tenute ad accertarsi che il predetto Registro sia correttamente aggiornato.

In sede di compilazione della domanda, l’impresa è tenuta a:

  • verificare la correttezza dei dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
  • fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

Qualora le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l’impresa richiedente è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso gli enti preposti.

L’esito degli accertamenti dei dati, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione della domanda.

L’ammissione al contributo è subordinata all’effettiva capienza risultante dai registri aiuti del massimale previsto dal regolamento de minimis.

Prima di effettuare l’invio della domanda, i soggetti beneficiari sono, pertanto, tenuti a verificare il possesso del suddetto requisito.

Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione di presentazione.

Le domande presentate attraverso canali e/o tempistiche differenti sono considerate irricevibili e non saranno prese in esame. La completezza e la conformità delle domande è, invece, valutata in sede istruttoria

 

Concessione ed erogazione del bonus colonnine imprese e professionisti

Invitalia esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti e la completezza della documentazione prodotta.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, entro i successivi 90 giorni il Ministero procede all’adozione di uno o più provvedimenti cumulativi di concessione ed erogazione.

I provvedimenti di concessione ed erogazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e nella sezione dedicata alla misura all’interno del sito istituzionale di Invitalia.

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

In caso di insussistenza dei requisiti di accesso al contributo entro 90 giorni, si procede alla trasmissione dei motivi ostativi, i quali vengono notificati tramite l’indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it la cui gestione è affidata ad Invitalia in qualità di soggetto attuatore.

Entro i successivi 90 giorni, fatta salva la necessità di acquisire eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, previa verifica della regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

Il Ministero, fermo restando il caso in cui, nell’espletamento delle verifiche sopresposte, emergano irregolarità tali da determinare la revoca totale o parziale del contributo, procede all’erogazione dell’agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di domanda.

 

I possibili controlli

Successivamente all’erogazione delle agevolazioni, il Ministero e Invitalia possono svolgere tutti i controlli necessari a verificare l’effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione ed il rispetto degli obblighi connessi all’ammissione all’erogazione e al mantenimento delle agevolazioni, anche tramite ispezioni in loco, nonché tramite accertamenti d’ufficio volti alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo.

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o da Invitalia.

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari oltre a quanto sopraesposto sono tenuti a:

  • mantenere nei 5 anni successivi alla data di erogazione del contributo l’infrastruttura di ricarica;
     
  • consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o da Invitalia, nonché da organismi statali o sovra-statali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto di concessione del contributo e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio;
     
  • corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o da Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
     
  • tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse;
     
  • conservare i documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
     
  • aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell’intervento, con le modalità allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal Ministero.

Il soggetto beneficiario sarà tenuto a trasmettere le informazioni che saranno definite a seguito dello sviluppo della piattaforma PUN – Piattaforma unica nazionale, previsto dal decreto di attuazione dell’articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge del 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 nel caso di infrastrutture di ricarica con accesso pubblico.

 

Revoche

I contributi possono essere revocati dal Ministero – in tutto o in parte – nei seguenti casi:

  • accertamento dell’insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto;
     
  • il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
     
  • fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale;
     
  • mancato rispetto di una o più disposizioni sopraindicate;
     
  • in tutti i casi ulteriormente previsti dai provvedimenti di concessione e di erogazione.

La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta per il soggetto beneficiario l’obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

 

A cura di Devis Nucibella

Mercoledì 25 Ottobre 2023