Le criticità di riparto dell’ACE nelle operazioni di scissione parziale

di Luciano Sorgato

Pubblicato il 24 ottobre 2023

Dedichiamo questo intervento ad un aspetto particolare, e a volte misconosciuto, dell’operazione di scissione parziale: il riparto dell’ACE, l’Aiuto alla Crescita Economica.

L’agevolazione ACE: alcune premesse

riparto ace scissione parzialeCome noto, l’Ace (Aiuto alla crescita economica) è stata introdotta con l’art. 1 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e consiste in un’agevolazione fiscale con scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese per potenziarle tramite un aumento del proprio capitale di rischio.

In grande sintesi, la configurazione operativa dell’ACE a regime si basa su una deduzione dal reddito imponibile netto pari al c.d. rendimento nozionale calcolato sull’incremento del capitale proprio realizzato a dipartire dal 2011 in avanti.

L’art. 5 stabilisce gli elementi patrimoniali sia positivi che negativi da saldare algebricamente per la determinazione della base ACE e l’art. 11, specificamente stabilisce che in ciascun esercizio la base Ace non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio.

Rappresentata in estrema sintesi la configurazione dinamica dell’ACE, con specifico riguardo all’operatività dell’agevolazione nell’operazione di scissione parziale infra annuale viene ad assumere particolare significato l’individuazione del criterio di riparto dell’ACE tra la scissa e la beneficiaria.

Anche in ordine all’ACE non si hanno specifiche indicazione legislative cui raccordare la relativa disciplina del riparto (come peraltro risulta dalla Relazione illustrativa al D.M. 14marzo 2012), per cui la norma di riferimento va sempre individuata nell’art. 173, comma 4, Tuir, a mente del quale dalla data di effetto della scissione le posizioni soggettive non specificamente connesse a precisi elementi del patrimonio scisso, devono essere ripartite secondo il criterio proporzionale del patrimonio netto attribuito alla beneficiaria e del patrimonio netto che rimane nella scissa.

L’Amministrazione Finanziaria ha confermato, in sede di risposta ad interpello n. 129 del 21 marzo 2021, che in mancanza di specifiche indicazioni legislative ed in virtù dell’analogia dell’ACE con la DIT (Dual Income tax), la base Ace dev’essere ripartita in esclusivo riferimento al predetto criterio proporzionale (impostazione peraltro condivisa anche da Assonime con la circolare n. 17 del 7 giugno 2012 al paragrafo 3.2.2).

Anche l’ODCEC di Roma ha ritenuto la soluzione coerente ed in linea con l’impianto normativo ACE, per cui sia negli atti di prassi che in quelli dottrinali si registra una condivisione comune a ricondurre il criterio di riparto dell’Ace alla previsione generale del 4° comma, dell’art. 173, Tuir.

 

Le peculiarità della scissione parziale infra annuale e la necessità di adeguare a tali specifiche caratteristiche il suddetto criterio di riparto

A tale specifico proposito si deve preliminarmente considerare che l’operazione di scissione è rigidamente coordinata dal principio della neutralità fiscale, per cui qualsiasi soluzione interpretativa deve obbligatoriamente uniformarsi a tale fondamentale paradigma.

Non vanno, quindi, ritenute ammesse né duplicazioni, ma neppure ammanchi dell’agevolazione in scrutinio.

Ora, e nonostante le attribuzioni patrimoniali alla beneficiaria non vadano intese alla stregua di apporti rilevanti ai fini della variazione del suo capitale proprio, così come le variazioni in diminuzione nella scissa non concorrono a diminuirlo in raccordo con la natura meramente riorganizzativa dell’operazione di scissione e non di operazione realizzativa, si tratta di comprendere come tali spostamenti di patrimonio influenzino le rispettive basi ACE della beneficiaria e della scissa, considerando che nella scissione parziale infra annuale l’esercizio sociale/periodo d’imposta della scissa prosegue senza soluzione di continuità sino al suo naturale compimento.

Ai fini di un corretto percorso esegetico in ordine alla questione in esame si deve congiuntamente considerare che:

  • le variazioni patrimoniali dell’ACE risentono della var