La comunicazione del titolare effettivo nel modello Redditi e al Registro Imprese: confronto di due comunicazioni uguali solo all’apparenza

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 23 ottobre 2023

Ci soffermiamo brevemente sulle caratteristiche comuni e sulle differenze dei due adempimenti, uno civilistico e l’altro fiscale, relativi alla comunicazione del Titolare Effettivo.

comunicazione titolare effettivoDopo l’ultimo provvedimento che ha reso compiuta l’attuazione dell’obbligo di comunicare al Registro Imprese i dati del Titolare Effettivo (di cui abbiamo dato notizia nel recente contributo "Comunicazione del titolare effettivo al registro imprese: scadenza fissata all'11 dicembre 2023"), la situazione in merito a tale argomento è così riepilogabile.

Entro il 30/11/2023, tali dati dovranno essere indicati nell'apposito prospetto del rigo RU150 del modello Redditi 2023SC.

Entro l’11/12/2023, gli stessi dati dovranno essere comunicati nell’apposita sezione del Registro delle Imprese.

Apparentemente, dunque, si tratta di un doppio invio di dati analoghi. Ma, appunto, è solo apparenza.

La verità sostanziale è diversa, in quanto diverse sono le nature e gli scopi di tali comunicazioni.

 

Comunicazione del titolare effettivo nel modello Redditi e al Registro Imprese

La prima differenza è soggettiva...

L’obbligo civilistico (al RI) riguarda unicamente le società di capitali (Srl, Spa, Sapa, cooperative).

L’obbligo fiscale (RU) non si limita alle sole società di capitali, ma riguarda anche le altre tipologie di contribuenti (società di persone in primis).

 

La seconda differenza deriva da una condizione di legge...

Infatti, l’obbligo fiscale va assolto solo se il contribuente, nel triennio 2020-2022, ha fruito di uno dei seguenti crediti d’imposta:

  • credito d'imposta per la formazione 4.0 (codice F7);
     
  • credito d'imposta per la ricerca sviluppo e innovazione (codice L1);
     
  • e credito d'imposta per l'investimento in beni strumentali nel territorio dello Stato (codici L3 - 2L - 3L).

L’obbligo civilistico, invece, rileva a prescindere dalla fruizione o meno di crediti d'imposta o aiuti di Stato.

Differenze non di poco conto, quindi, che rendono le due platee di contribuenti interessati come due insiemi che hanno solo alcuni elementi in comune.

 

Attenzione ai dati antiriciclaggio!

Concludiamo con una constatazione di carattere organizzativo.

I dati richiesti devono essere già disponibili negli studi di commercialisti, se è vero come è vero che essi hanno l’obbligo di individuare il Titolare Effettivo già all’inizio del rapporto con il cliente, nella istruzione del fascicolo del cliente, ai fini della normativa antiriciclaggio.

Le comunicazioni possono sicuramente costituire un appesantimento dei già numerosi obblighi in capo agli intermediari, ma sicuramente non nel recupero dei nominativi da indicare.

 

NdR: potrebbe interessarti anche...La comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese: guida pratica operativa

 

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 23 ottobre 2023

 

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