Come fare per porre rimedio a comportamenti omissivi riguardo alla mancata presentazione della dichiarazione IVA e alla mancata fatturazione.
L’Agenzia delle entrate fa il punto e fornisce dettagliati chiarimenti per porre rimedio a comportamenti omissivi, riguardo alla mancata presentazione della dichiarazione Iva e alla mancata fatturazione, compiuti da una società che cura in Italia servizi relativi alle aste immobiliari.
Il caso pratico: pagamento sanzioni per mancata presentazione di dichiarazione IVA e mancata fatturazione
La società ha nominato un rappresentante fiscale in Italia dall’aprile 2023.
Oltre a porre in essere i relativi adempimenti, tra cui l’emissione delle relative fatture con IVA, la loro imputazione nei libri contabili IVA e nelle relative dichiarazioni IVA annuali, la società richiedente intende pagare le seguenti sanzioni amministrative:
- mancata fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili: sanzione dal 90% al 180% dell’IVA non documentata, con un minimo di € 500, prevista dall’art. 6, comma 1, D.lgs. 471/1997;
- omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: sanzione da € 500 a € 2.000 per ciascuna comunicazione, prevista dall’art. 11, comma 2-ter, D.lgs. 471/1997. Tale sanzione è applicabile dal 2017 in poi;
- mancata tenuta delle scritture contabili ai fini IVA: sanzione da € 1.000 a € 8.000, prevista dall’art. 9, comma 1, D.lgs. 471/1997.
Inoltre, la società pagherà l’importo dell’IVA e gli interessi dovuti, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, D.lgs. 472/1997.
La società istante pone all’Agenzia quesiti specifici sulle modalità di pagamento dell’imposta e delle sanzioni sia per le forniture “B2C” che “B2B”, tenendo conto, tra l’altro, che i prezzi pattuiti non comprendevano l’addebito Iva.
La risposta delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate rileva preliminarmente che:
- non è consentito avvalersi del cumulo