Quando il diniego di autototutela è atto impugnabile da parte del contribuente di fronte al giudice tributario? La risposta arriva da una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio. La situazione è comunque in evoluzione perchè la legge delega di riforma fiscale prevede novità…
Il giudice tributario è competente sulle controversie relative agli atti di esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria, che può pronunciarsi solo, per ragioni di rilevante interesse generale, sulla legittimità del rifiuto espresso o tacito formatosi sull’istanza di annullamento in autotutela. Secondo la CGT di 2° grado del Lazio, la sussistenza di ragioni di rilevante interesse generale del ricorso, quindi, per mancato esame dei documenti e degli atti prodotti con il ricorso alla luce dei documenti di prassi formatisi su casi precedenti, determinano la nullità del diniego di autotutela.
Autotutela: natura giuridica
L’istituto dell’autotutela in materia tributaria – introdotto per una riduzione del contenzioso tributario, con relativo risparmio delle spese di soccombenza e miglioramento dei rapporti tra amministrazione e contribuenti -, si concretizza nella potestà della pubblica amministrazione di procedere all’annullamento, alla revoca totale o parziale, alla rettifica ovvero alla riforma di un provvedimento illegittimo precedentemente adottato.
L’autotutela è disciplinata, oltre che nel principio generale di legalità, dall’art. 2-quater del DL 30 settembre 1994, n. 564 e del relativo regolamento di esecuzione DM 11 febbraio 1997 n. 37.
Tale manifestazione del potere amministrativo trova il suo riconoscimento nell’art. 97 della Costituzione, norma che sancisce i principi di buon andamento ed imparzialità dei pubblici uffici, mentre in ambito tributario, l’autotutela, contemplata dall’art. 68 del D.P.R. n. 287 del 1992, è disciplinata normativamente dall’articolo 2-quater del D.L. 564/1994, a cui è stata data compiuta attuazione con il DM 11 febbraio 1997, n. 37.
In essa sono configurabili soltanto interessi di mero fatto, atteso che la potestà di riesame ed auto annullamento fondata sulla funzione d’amministrazione attiva in vita