In questo contributo ci occupiamo delle erogazioni in natura, che presentano alcune complessità fiscali.
Il Decreto del Ministero del lavoro del 28 Novembre 2019 individua le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione fiscale di cui all’art. 83 del Codice del terzo settore (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali) che abbiamo cominciato ad analizzare nel precedente articolo ed i relativi criteri e modalità di determinazione del valore di essi.
L’art. 2 di questo decreto prevede che le erogazioni liberali in natura destinate agli ETS, incluse le ASD e le SSD con questa qualifica, “ed utilizzate da questi enti per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale”, sono destinabili anche alle ONLUS fino a quando questa qualifica resterà in vigore (almeno per gli anni 2022 e 2023).
Erogazioni in natura a favore di ASD e SSD: la quantificazione della detrazione
L’art. 3 stabilisce, invece, che l’ammontare della detrazione o della deduzione fiscale spettante a queste erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del criterio del valore normale del bene d