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Le modalità e i termini di presentazione delle domande per l’accesso al credito d’imposta sono state definite con la circolare del 6 dicembre 2022 del dipartimento per l’Informazione e l’editoria, e riguardano le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite come previsto dall'articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022.
Nota: per l'ammissione al bonus non è rilevante l'ordine cronologico di presentazione delle domande e qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse messe a disposizione, pari a 60 milioni di euro, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.
La gestione del credito d'imposta editoria: analisi punti focali
Soggetti beneficiari del credito d'imposta
Si tratta delle imprese editrici di quotidiani e periodici in possesso dei seguenti requisiti:
- sede legale in uno Stato dell’Unione Europea;
- residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia, ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale;
- indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione Ateco “58 Attività Editoriali” con le seguenti specificazioni: 58.13 (edizione di quotidiani), 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC).
Spese ammissibili utili per il calcolo del credito d'imposta
Le spese ammesse sono quelle sostenute nell’anno 2022 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’art. 4, comma 183, legge n. 3501/2003, e con “l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie”.
Nota: le spese sostenute devono essere certificate da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali o da una società di revisione (la certificazione, deve riguardare l’intero bilancio ovvero, per i soggetti non sottoposti ad obbligo di certificazione, i soli costi per l’acquisto della carta, sostenuti rispettivamente nell’anno 2022).
Nell’ipotesi in cui l’esercizio finanziario non coincida con l’anno solare, sono richieste le certificazioni del bilancio, ovvero dei soli costi sostenuti per l’acquisto della carta, relative all’esercizio 2022/2023, con l’indicazione della carta acquistata nella quota parte dell’anno 2022.
Calcolo del Credito d’imposta
Il credito di imposta spetta con le seguenti modalità:
- in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici è riconosciuto anche per l’anno 2022 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.
Nota: in caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste ammesse si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.
La presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta
Le domande vanno presentate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica accedendo all’area del portale impresainungiorno.gov.it (necessita il possesso dello SPID ovvero della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta d’Identità Elettronica (CIE) secondo le seguenti modalità:
- per l’anno 2023 (costi sostenuti nel 2022) dalle ore 10.00 del 5 settembre 2023 alle ore 17.00 del 6 ottobre 2023 (se per un’impresa viene effettuata la trasmissione di più di una pratica, verrà considerata valida solo l’ultima istanza inviata).
È necessaria inoltre la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000) e, in presenza di un credito di imposta superiore ai 150.000 euro, la dichiarazione sostitutiva dovrà attestare le generalità e il codice fiscale dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia con l’indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei familiari conviventi di maggiore età dichiarati dai suddetti soggetti.
Nota: la dichiarazione sostitutiva deve essere redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la procedura telematica ed attestare le seguenti informazioni:
- l’iscrizione dell’impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione;
- la sede legale dell’impesa e la residenza fiscale dell’impresa;
- che l’impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili;
- che l’impresa non ha ricevuto il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’art. 2, c. 1 e 2, legge n. 198/2016, e al D.Lgs. n. 70/2017;
- e che l’impresa non ha ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e, nel caso, ha adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi;
- le testate edite, per le quali si chiede l’agevolazione, con la specificazione che le stesse non rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi dal beneficio;
- l’importo della spesa sostenuta nell’anno 2022, per l’acquisto della carta specificamente utilizzata per la stampa delle testate per le quali si chiede l’agevolazione, e l’elenco delle relative fatture, al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie;
- che la spesa per la carta per la quale si chiede l’agevolazione si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;
- che i costi sostenuti nell’anno 2022, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite risultano evidenziati nella apposita certificazione del bilancio redatta per l’anno 2022 ovvero risultano evidenziate nell’apposita certificazione dei costi redatta da soggetto iscritto al Registro dei revisori legali e delle società di revisione.
Come utilizzare il Credito d'imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del versamento (il mod. F24 può essere presentato a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari).
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con ogni altra agevolazione prevista, nonché con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’art. 2, comma 1 e 2, legge n. 198/2016, e al Decreto Legislativo n. 70/2017.
Nota: il credito d’imposta non è rimborsabile.
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A cura di Celeste Vivenzi
Martedì 5 settembre 2023