Sospensione del Registratore Telematico per 12 giorni e aggiornamento per la nuova lotteria scontrini

Nei casi di interruzione del registratore di Cassa superiore ai 12 giorni (ad esempio per ferie, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di prevedere una durata del periodo di inattività e di poterla comunicare a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio” per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività.

Come noto il registratore telematico (RT) è un registratore di cassa con collegamento a internet che memorizza elettronicamente i dati dei corrispettivi e provvede alla loro trasmissione telematica (ex art. 2, Dlgs 127/2015). 

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 18 gennaio 2023, ha approvato la nuova procedura per adeguare i Registratori Telematici alla cd “Lotteria istantanea” che, aggiungendosi a quella “differita” (con premi settimanali, mensili ed annuali) consentirà alla persona fisica “consumatore” di venire immediatamente a conoscenza dell’eventuale vincita. Inoltre ha spiegato come segnalare un periodo di sospensione di 12 giorni e oltre.

Il medesimo provvedimento ha altresì approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT.

Vediamo le novità portate dal provvedimento…

NdR: (aggiornamento del 2 agosto 2023): … ma prima è doveroso segnalare che questo ridicolo obbligo dovrebbe essere cancellato, grazie ad un intervento dei deputati Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli e Centemero, da inserire nella prossima Legge di conversione del D.L. 75/2023. Aspettiamo quindi di vedere la norma. Restano comunque valide le disposizioni relative alla lotteria degli scontrini più sotto trattata…

 

Argomenti trattati:

 

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Registro Telematico: sospensione attività per oltre 12 giorni

registratore telematico lotteria scontriniRispetto alla precedente versione, il paragrafo 2.7 inserisce una nuova funzionalità nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni.

Al riguardo, è previsto che:

  • nel caso in cui l’interruzione dell’attività:
    • sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.);
    • se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori;
       
  • il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività.

In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.

 

In sostanza, nel caso di interruzione di attività per:

  • chiusura stagionale;
  • ferie;
  • chiusura per eventi eccezionali (ristrutturazione);
  • qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione;

non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio è necessario comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività impostando l’RT in modalità “fuori servizio”, con il codice: 608.

 

Modalità di comunicazione

La comunicazione del codice “608” può essere effettuata

  • direttamente dal registratore stesso
    L’invio di un evento di tipo “fuori servizio” avviene in questo modo:

    • digitare “4 -> CHIAVE -> 9900 -> TOTALE”;
    • con il tasto “SUBTOTALE” scorrere le opzioni fino al menù “FUORI SERVIZIO” e confermare con “TOTALE”;
    • impostare “608” come “CODICE DETTAGLIO” e confermare con “TOTALE”;
    • inserire eventuali note (opzionale) e confermare con “TOTALE”;
  • mediante il cassetto fiscale:
    • dell’impresa;
    • anche a mezzo di un intermediario abilitato.

Decorrenza

Con riferimento alla decorrenza, secondo quanto precisato al paragrafo 1.2 del provvedimento, la nuova versione 11 deve essere

  • rispettata obbligatoriamente nei nuovi modelli che presentano istanza di approvazione dal 1° luglio 2023;
     
  • per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.

Coerentemente, sembra potersi inferire che nessun adeguamento deve essere effettuato sugli RT già approvati fino al 30 giugno 2023 ed in uso dagli operatori relativamente alla comunicazione del periodo di inattività superiore a 12 giorni.

 

Aggiornamento lotteria scontrini

Con il Provvedimento 18.1.2023 l’Agenzia delle Entrate ha disposto, inoltre, che:

  • per poter partecipare alla lotteria istantanea, nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione;
     
  • il Registratore telematico o il relativo Server deve produrre e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale (QRcode) i cui requisiti tecnici sono stabiliti dalle nuove Specifiche tecniche.

In particolare, il sistema lotteria istantanea prevede un servizio “rilascio codici”, richiamabile dal dispositivo RT o Server RT che deve essere evoluto per il recupero, la memorizzazione e la gestione delle relative informazioni di sicurezza.

In merito le nuove Specifiche tecniche precisano che:

“tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore ad 1 euro e pagati interamente in modalità elettronica devono riportare un codice bidimensionale comprensivo di tutte le informazioni necessarie alla partecipazione [alla lotteria]”.

É, pertanto, approvato un nuovo layout del documento commerciale. Analogamente a quanto previsto per la lotteria degli scontrini “differita” e il relativo codice lotteria, la produzione ed esposizione del codice bidimensionale non è possibile per i documenti commerciali sui quali l’acquirente richiede l’indicazione del proprio codice fiscale.

Il predetto codice bidimensionale è memorizzato nella memoria permanente del dispositivo insieme al documento commerciale a cui si riferisce.

 

Lotteria differita

La lotteria istantanea non sostituisce la lotteria “differita” con estrazioni periodiche (settimanali, mensili, annuale) ma si aggiunge alla stessa.

È pertanto ancora possibile che sul documento commerciale debba essere indicato, se richiesto dall’acquirente, il codice lotteria comunicato dall’acquirente al momento dell’acquisto per la partecipazione alla lotteria “differita”.

In tal modo, viene anche espressa, da parte del cliente, la volontà alla partecipazione al concorso.

 

Dati da trasmettere

Oltre ai dati identificativi del dispositivo, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria degli scontrini ad estrazione differita sono:

  • denominazione del cedente/prestatore;
  • identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
  • identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
  • data e ora del documento;
  • importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
  • codice lotteria del cliente.

 

Termine per l’aggiornamento

Gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi al fine di consentire la partecipazione alla lotteria “istantanea” dovranno essere realizzati entro il 2 ottobre 2023.

Fino al 2.10.2023 i produttori potranno dichiarare la conformità dei modelli già approvati con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea.

Le nuove “specifiche tecniche” dovranno essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di registratore telematico e di server Rt, le cui istanze di approvazione o di variante sono presentate dopo il 30 giugno 2023.

 

Credito imposta per adeguamento RT

In considerazione delle modifiche tecniche richieste ai Registratori Telematici, l’art. 8 del DL n. 176/2022 (cd. “Decreto Aiuti-quater”) ha istituto un credito d’imposta commisurato alla spesa, sostenuta nel 2023, per l’adeguamento di tali strumenti (il credito d’imposta è analogo a quello già previsto in sede di introduzione dell’obbligo di dotazione di un RT, agevolando l’acquisto dello strumento o l’adeguamento dei vecchi “registratori di cassa”).

Con il Provvedimento 23/06/2023, l’Agenzia delle entrate ha emanato le relative disposizioni attuative.

 

Credito imposta spettante

Il credito d’imposta è pari al 100% della “spesa sostenuta” nel 2023 per l’adeguamento del Registratore telematico.

L’impresa è obbligata a pagare con modalità “tracciabile”.

L’Agenzia, richiamando le modalità già previste per il pagamento dei rifornimenti di carburante (Provvedimento 4/04/2018) prevede le seguenti modalità di pagamento:

  • assegni, bancari e postali, circolari e non
  • addebito diretto (es: i “pagamenti preautorizzati” o “Rid”)
  • bonifico bancario o postale
  • bollettino postale (inclusi vaglia postali e cambiari)
  • Altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in C/C.

Si ricorda, peraltro, che la CM 13/2018 aveva chiarito che, di fatto, è possibile adottare qualsiasi tipologia di pagamento ad esclusione del contante

 

Massimale

E’ previsto un massimale di credito pari a € 50 per ciascun Registratore telematico, che considera l’eventuale quota di Iva non detraibile (da pro-rata per operazioni esenti; per i contribuenti forfettari; ecc.).

 

Condizioni per fruire del credito

Ai sensi dell’art. 8, DL n. 176/2022, il credito d’imposta risulta utilizzabile in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline) a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui la fattura (relativa all’adattamento del RT) è stata registrata ed è stato pagato (con modalità tracciabile) il relativo corrispettivo.

 

Esempio

Commerciante al dettaglio con periodicità Iva mensile adegua nel 2023 il proprio RT alla Lotteria degli scontrini.

Per l’adeguamento l’imprenditore ha proceduto a pagare la fornitura con bonifico bancario in data 25/06/2023 e ha ricevuto la fattura d’acquisto datata 29/06/2023 (data emissione indicata sulla ricevuta del file xml): € 100 + Iva.

La fattura viene registrata il 12/07/2023.

Il commerciante può fruire del credito d’imposta: di € 50 (si applica il massimale, posto che il costo di € 100 risulta superiore) a partire dal 01/08/2023 (data della prima liquidazione Iva successiva ai precedenti adempimenti) tramite presentazione del mod. F24 Entratel/Fisconline.

 

Il credito d’imposta va indicato a quadro RU del Mod. Redditi 2024 (per il periodo d’imposta 2023, di “maturazione” del credito) e delle successive dichiarazioni dei redditi fino ad esaurimento.

La norma istitutiva non disciplina il regime fiscale del credito d’imposta; dunque, il credito d’imposta risulterà imponibile ai fini dei redditi e dell’Irap.

 

Fonti: 

 

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A cura di Devis Nucibella

Martedì 1 agosto 2023