Partendo da un caso di concordato preventivo che prevede lo scioglimento di alcuni contratti in essere, facciamo il punto sulle norme che regolano l’emissione delle note di variazione IVA durante le procedure concorsuali (o di crisi di impresa).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società in concordato preventivo può annullare le fatture già emesse a fronte dell’incasso anticipato dei corrispettivi ricevuti per il compimento di prestazioni non più esigibili per lo stato di crisi, esercitando l’opzione per lo scioglimento dei contratti pendenti secondo l’art. 169 bis Legge Fallimentare.
L’istituto dello scioglimento del contratto costituisce una facoltà di natura potestativa messa a disposizione del debitore e le fatture che certificano i corrispettivi percepiti prima dello scioglimento dei contratti, possono essere oggetto di variazione qualora ricorrano le ipotesi di mancato pagamento o se viene meno l’operazione.
L’emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione (c.d. nota di credito) è disciplinata dall’art. 26 comma 2 del D.P.R. 633/72.
Note di variazione IVA nelle procedure concorsuali
La Direttiva Iva (Direttiva 2006/112/CE) stabilisce che il cedente può rettificare in diminuzione l’IVA quando l’operazione è venuta meno, oppure si è ridotto l’ammontare imponibile a causa del mancato pagamento comprovato da procedure esecutive individuali o procedure concorsuali rimaste infruttuose, da accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o piani attestati: questo per le procedure concorsuali aperte prima del 26 maggio 2021.
In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che la nota di variazione IVA può essere emessa in caso di:
- debitori assoggettati al fallimento, la nota di variazione può essere emessa solo dopo che il piano di riparto finale diviene esecutivo o, in caso non ci sia il riparto, allo scadere del termine per la proposizione di reclamo avverso il provvedimento di chiusura della procedura fallimentare;