Il problema dei figli, nella separazione e nel divorzio, presenta sfaccettature differenti, a seconda che si tratti di minorenni o di maggiorenni e, più in particolare, se si tratta di figli affetti da handicap grave.
Figli nella separazione e divorzio – Argomenti esaminati:
- L’istituzione del nuovo tribunale
- L’affido condiviso
- La decadenza dalla responsabilità genitoriale
- La valutazione del genitore affidatario
- Separazione e divorzio: i provvedimenti riguardo ai figli
- La prole maggiorenne
- I figli maggiorenni portatori di handicap
- Allegato A – I figli nella separazione e nel divorzio in sintesi
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L’istituzione del nuovo tribunale
L’art. 1, comma 24 (Riorganizzazione del tribunale dei minorenni e istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie), della L. 26 novembre 2021, n. 206 (Riforma Cartabia che ha riguardato la Riforma del processo civile), reso operativo dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, entrato in vigore il 28 febbraio 2023, a seguito della L. di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) ha istituito, come anticipato, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che assorbirà, tra le altre, le competenze del precedente tribunale per i minorenni.
Il nuovo tribunale sarà competente sulle questioni civili e penali, oltre che sulle competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e della famiglia.
La predetta riforma introduce un rito unificato da applicare ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.
Tra l’altro:
- disciplina il nuovo procedimento nei due gradi di giudizio, favorendo la rapidità e l’efficacia, utilizzando termini processuali abbreviati e prevedendo un percorso guidato da criteri di chiarezza e sinteticità;
- esclude dal rito i procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, compresi quelli per l’adozione di minori di età, nonché i procedimenti in materia di immigrazione;
- stabilisce una disciplina speciale in materia di ascolto del minore, introduce la figura del curatore speciale del minore e disciplina l’istituto della mediazione familiare;
- una disciplina speciale è dettata per i seguenti procedimenti: interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, relativi a minori interdetti e inabilitati, riguardanti la dichiarazione di assenza e di morte presunta, relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, riguardanti gli abusi familiari o comportamenti di violenza domestica o di genere, riguardanti gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, relativi a separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Il nuovo tribunale è articolato in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto.
L’affido condiviso
Quando cala il dramma della separazione coniugale in una famiglia, le vittime incolpevoli e inerti si devono ricercare tra i figli che subiscono una “mutilazione” nella vita familiare: l’assenza di un genitore nelle mura domestiche.
Tralascio l’aspetto sociale che, ovviamente, non è di mia competenza né ho gli strumenti quantomeno teorici per affrontarli, e mi immergo nel mio campo di conoscenza.
Orbene, a seguito della separazione, il giudice competente, come già chiarito, anche nel caso di contrasti tra i coniugi privilegia l’affido condiviso per conservare quel minimo rapporto civile tra i coniugi per la guida dei figli.
Con l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I, del 5 luglio 2022, n. 21312, si è affermato che:
- in mancanza di elementi che attestino l’inadeguatezza del coniuge a esercitare il proprio ruolo di genitore, non è ammissibile l’affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori (Nella fattispecie, la Corte ha ripristinato l’affido condiviso, quale primo passo della riconquista da parte del genitore del suo ruolo paterno. Inoltre, contrariamente alla situazione conflittuale tra i genitori, la condivisione del ruolo genitoriale, quanto meno sotto il profilo del necessario contradditorio per le decisioni più importanti da prendere nell’interesse del figlio, contribuirà ad aiutare l’uno e l’altro a riallacciare un dialogo costruttivo per il bene fondamentale del ragazzo, cui, di certo, nuoce l’alienazione della figura paterna);
- l’affidamento condiviso si deve reputare il regime ordinar