L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire del superbonus nella misura del 90 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l'immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale al termine degli interventi medesimi.
Superbonus su immobile da ristrutturare adibito ad abitazione principale
Il parere del Fisco
Un contribuente pone un quesito all’Agenzia delle Entrate nel quale fa presente di aver acquistato, fruendo dell'agevolazione c.d. “prima casa”, un immobile accatastato in categoria A/3 ma descritto come “parzialmente crollato e in stato fatiscente, con tetti e solai completamenti crollati”, con “solo parte delle pareti esterne” e, pertanto, “inagibile”.
Per rendere abitabile detto immobile, rappresenta di essere intenzionata ad effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione e di volersi avvalere, a tal fine, delle agevolazioni cd. Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii. cd. decreto Rilancio.
A tal fine, il contribuente dichiara di soddisfare parzialmente le condizioni previste dalla normativa vigente per accedere al Superbonus in caso di interventi su immobili unifamiliari, in quanto risulta:
- essere titolare di diritto di proprietà sull'unità immobiliare;
- avere un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119, del citato decreto Rilancio, non superiore a 15.000 euro.
A causa della riportata inagibilità dell'immobile, però, evidenzia di non aver ancora stabilito la propria residenza nello stesso e che ciò potrà avvenire solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione.
La finalità del quesito è quella di sapere se sia possibile, o meno, beneficiare del Superbonus 110 per cento qualora adibisca l'immobile