In tema di solidarietà tributaria se non si è già formato un diverso iudicato, il soggetto coobbligato d’imposta può avvalersi del giudizio favorevole emesso in un processo instaurato da altro obbligato.
Pertanto se la sentenza è divenuta definitiva nei confronti del professionista (notaio), la sentenza esplica gli effetti anche nei confronti dei contraenti.
Solidarietà tributaria: normativa di riferimento

Mentre la solidarietà c.d. paritetica ipotizza che il presupposto d’imposta è riferibile a tutti i soggetti coobbligati che sono obbligati tutti verso l’Erario salvo il diverso carico d’imposta, nella solidarietà c.d. dipendente, detta anche responsabilità di imposta, oltre al soggetto, o ai più soggetti, obbligati che hanno realizzato la fattispecie principale, vi sono legati al vincolo di solidarietà anche soggetti che hanno posto in essere un’attività collaterale rispetto a quella che manifesta la capacità contributiva.
La fonte normativa di tale solidarietà è contenuta nell’art. 64 del d.P.R. n. 600/1973, quando indica il responsabile come “tenuto insieme ad altri” al pagamento dell’imposta.
In tali casi può prevedersi il beneficio di escussione, al fine di limitare l’esposizione debitoria di chi, nella fattispecie tributaria ha s

