Solidarietà tributaria, sentenza passata in giudicato

di Enzo Di Giacomo

Pubblicato il 21 luglio 2023

In tema di solidarietà tributaria se non si è già formato un diverso iudicato, il soggetto coobbligato d’imposta può avvalersi del giudizio favorevole emesso in un processo instaurato da altro obbligato.
Pertanto se la sentenza è divenuta definitiva nei confronti del professionista (notaio), la sentenza esplica gli effetti anche nei confronti dei contraenti.

Solidarietà tributaria: normativa di riferimento

solidarietà tributariaLa solidarietà tributaria passiva ripropone la nozione prevista dal codice civile, secondo cui si ha obbligazione solidale quando tutti i coobbligati siano tenuti per l'intero, con la conseguenza che il pagamento da parte di uno produce effetti estintivi dell'obbligazione nei confronti di tutti gli altri; mediante poi l’azione di regresso il coobbligato adempiente potrà eventualmente esercitare il diritto di rivalsa.

Mentre la solidarietà c.d. paritetica ipotizza che il presupposto d'imposta è riferibile a tutti i soggetti coobbligati che sono obbligati tutti verso l'Erario salvo il diverso carico d'imposta, nella solidarietà c.d. dipendente, detta anche responsabilità di imposta, oltre al soggetto, o ai più soggetti, obbligati che hanno realizzato la fattispecie principale, vi sono legati al vincolo di solidarietà anche soggetti che hanno posto in essere un’attività collaterale rispetto a quella che manifesta la capacità contributiva.

La fonte normativa di tale solidarietà è contenuta nell’art. 64 del d.P.R. n. 600/1973, quando indica il responsabile come “tenuto insieme ad altri” al pagamento dell’imposta.

In tali casi può prevedersi il beneficio di escussione, al fine di limitare l'esposizione debitoria di chi, nella fattispecie tri