Prescrizione del credito tributario e divieto di iscrizione di ipoteca

di Isabella Buscema

Pubblicato il 3 luglio 2023

Il tema della prescrizione del credito tributario e della sua interruzione, in relazione ad atti riconducibili al Fisco, presenta notevoli profili di criticità, connessi al fatto che, mancando una specifica disciplina nel settore tributario, occorre far riferimento alle norme civilistiche.

Sussiste, in tema di prescrizione del credito tributario, un unico termine prescrizionale di dieci anni decorrente dalla notifica delle cartelle?

Il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale?

Il termine decennale riguarda, invece, esclusivamente i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie derivanti da sentenza passata in giudicato?

È fondata l’eccezione di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in relazione al divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori a 20.000,00?

Per determinare i crediti inferiori a 20.000,00 occorre sottrarre gli importi dei crediti prescritti?

Spetta al giudice tributario verificare quali crediti, tra quelli ancora in contestazione, sono prescritti e quali non sono prescritti, con riferimento al periodo decorrente dalla notifica delle cartelle, e, in secondo luogo, se avuto riguardo ai crediti non prescritti, la soglia prevista dall’art. 77 del d.P.R. 602/73 sia superata o no?

Deve escludersi l'efficacia interruttiva permanente all'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR n. 602/1973?

 

Prescrizione del credito tributario: i principi

prescrizione credito tributarioPer principio generale, salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente, il diritto alla riscossione di un’imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 codice civile.

In tema IRPEF, IVA, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, in assenza di un’espressa previsione diversa, l’art.2946 codice civile, non potendosi applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art.2948, comma 1°, n. 4, codice civile per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

Per lo stesso principio sono soggetti a prescrizione decennale i crediti per canoni Rai a norma della legge 3 maggio 2004, n. 112, art. 18.

In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Il termine decennale riguarda invece esclusivamente i crediti per sanzioni per la violazione