Non è possibile pagare le imposte al 20 agosto 2023 a costo quasi zero

Facciamo il punto sulle possibilità di ravvedimento ad Agosto 2023 dei versamenti derivanti dal modello Redditi la cui scadenza con maggiorazione è prevista per Lunedì 31 Luglio. Il costo è sicuramente basso ma non quasi zero…

ravvedimento redditi 2023Il 7 luglio scorso il “Commercialista Telematico” ha pubblicato un pregevole intervento del collega Danilo Sciuto dal titolo “È possibile pagare le imposte al 20 agosto 2023 a costo quasi zero?”.

Partendo dalla situazione che:

i versamenti delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi potranno essere effettuati entro il 20 Luglio 2023 (rispetto al 30 giugno originario) senza alcuna maggiorazione; quest’ultima verrà invece applicata, dunque, ai soli versamenti effettuati (dal 21 Luglio 2023) al 31 luglio, ossia, curiosamente, dopo soli 11 giorni dalla scadenza del termine per pagare senza la maggiorazione (invece dei canonici 30 giorni)”.

Nel citato articolo, viene ipotizzato che:

un contribuente decida di pagare le imposte avvalendosi del maggior termine del 31/07/2023, maggiorando quindi le somme dello 0,40% fisso”.

Fin qui tutto nella norma.

La provocazione, successiva che viene analizzata si basa sul presupposto che “potrebbe succedere che, anziché pagare proprio il 31 Luglio, decida di farlo con ravvedimento, con un giorno di ritardo, ossia l’1 Agosto 2023”, procedendo a maggiorare la somma dovuta da modello Redditi, oltre che degli interessi, anche della sanzione per omesso versamento, che:

in caso di ritardo di un giorno è pari all’1%, che però, ravveduto, diventa 0,01% (ossia l’1% edittale ridotto a un decimo, come previsto dalle ordinarie regole per il ravvedimento operoso)”.

E, ancora, fin qui tutto nella norma.

 

La sospensione delle scadenze di Agosto

Quanto accennato viene coordinato con quanto previsto dall’art. 3-quater, comma 1, del D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, che letteralmente afferma:

i versamenti delle somme in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna ulteriore maggiorazione”,

che consente all’autore di pervenire all’affermazione che:

lo stato dell’arte non preveda la possibilità di pagare con lo 0,40% oltre la data del 31 Luglio, tale risultato si ottiene semplicemente rinviando il pagamento di un solo giorno (che poi diventano 19 per quanto su detto), al costo dello 0,01%”.

E, a questo punto, pur riconoscendo interessante la “provocazione”, ritengo la medesima non coerente in quanto la particolare “proroga feriale” si rende operativa a tutti gli adempimenti e i versamenti che, cadendo nel periodo di sospensione feriale, slittano al 20 agosto (per il 2023 al 21 agosto), dai versamenti unitari delle imposte, delle imposte derivanti da dai modelli Redditi, alle ritenute, dai contributi dovuti all’Inps e altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, dal versamento dell’Iva mensile/trimestrale all’emissione e alla registrazione delle fatture differite.

 

Il pagamento con la maggiorazione dello 0,40%

Le somme dovute in relazione alla dichiarazione dei redditi devono essere, come regola, corrisposte entro il 30 giugno dell’anno di presentazione dell’adempimento dichiarativo (per i soggetti “solari“), tenendo presente che, entro il medesimo termine, deve anche risultare effettuato, se ne ricorrono i presupposti, anche l’eventuale primo acconto dovuto.

Ai fini procedurali, i versamenti delle somme a saldo per il periodo d’imposta precedente e dell’eventuale primo acconto, che come detto, sono scadenti il 30 giugno 2023, per i contribuenti cosiddetti “solari“, possono essere essere eseguiti entro il 30° giorno successivo (dal 1° luglio al 30 luglio 2023, prorogato al 31 luglio, in quanto il giorno 30 cade di domenica), con applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che l’eventuale mancato rispetto della scadenza citata, determina la sussistenza della violazione espressamente prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 riguardante, tra l’altro, i ritardati o gli omessi versamenti diretti.

Per quanto attiene la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, che deve essere corrisposta unitamente al tributo di riferimento come parte della medesima e, quindi, senza distinzione di un appropriato codice tributo.

In pratica, detta maggiorazione rileva come entità maggiore di tributo imposta rispetto a quello individuato e da corrispondere nel “termine lungo“, per cui nell’ipotesi di non corresponsione integrale entro la scadenza prevista, si realizza la situazione di omesso o insufficiente versamento.

Ricordiamo che per il 2023, il termine lungo per i contribuenti interessati agli ISA scade il 31 Luglio, mentre il versamento senza maggiorazione scade il 20 luglio.

Vi è un evidente anomalia, in quanto la scadenza di recupero si materializza solo 11 giorni dopo quella ordinaria; mentre in anni precedenti si era concesso termine a versare al 20 agosto, per il 2023 questa proroga rimane (per il momento esclusa).

 

Termine da cui far decorrere il ravvedimento dei versamenti da Modello Redditi 2023

Se un contribuente non ha provveduto al versamento di alcun ammontare a titolo di saldo e di eventuale primo acconto, il termine di cui tenere conto per il ravvedimento operoso è quello della scadenza ordinaria, rispetto alla data di versamento che non deve essere equiparata a un adempimento, ma a una regolarizzazione di un precedente adempimento scaduto.

Ne deriva, di conseguenza, che coloro che non hanno effettuano la corresponsione entro il 31 luglio 2023 del saldo dovuto da modello redditi o eseguono un parziale versamento entro tale data (comprendendo anche la maggiorazione dello 0,40%) e intendono procedere all’attivazione del ravvedimento operoso, il termine per il calcolo del ravvedimento operoso decorre dal 31 luglio, ovvero dalla scadenza ordinaria dell’adempimento.

Il ravvedimento operoso 2023 consente di applicare la riduzione sanzioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, come schematizzato nel seguente prospetto:

 

Tipologia ravvedimento operoso
Termine temporale
Sanzione applicabile
Ravvedimento breve

Entro 30 giorni

1/10 del minimo (3,00%)

le sanzioni da ravvedimento breve possono essere ulteriormente ridotte nei primi 15 giorni allo 0,1% moltiplicato per ciascun giorno di ritardo fino al 14° successivo alla scadenza e possono essere ulteriormente ridotte all’1,5% tra il 15° ed il 30° giorno.

Ravvedimento lungo

Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza

1/9 del minimo (3,33%)

le sanzioni da ravvedimento lungo possono essere ulteriormente ridotte all’1,67% tra il 31° ed il 90° giorno.

Ravvedimento lungo o annuale

Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione

1/8 del minimo (3,75%)

Ravvedimento oltre l’anno

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo

1/7 del minimo (4,29%)

Ravvedimento oltre i due anni

Dopo due anni dall’omissione o dall’errore

1/6 del minimo (5%)

Ravvedimento post contestazione

Dopo la contestazione degli errori da parte degli Uffici delle Entrate

1/5 del minimo (6%)

 

Esempio di calcolo del ravvedimento delle imposte da modello redditi con pagamento ad Agosto 2023

Nel caso di mancato pagamento della somma di € 1.000,00 dovuta al 31 luglio 2023, comprensiva della maggiorazione dello 0,40%, se viene posta in essere il versamento della medesima con il ravvedimento operoso

 

in data
oltre agli interessi legali, si deve corrispondere unitamente alla somma dovuta di € 1.000,00 la sanzione amministrativa di

1° agosto

€ 1,00 -> [0,1% x gg. 1 di € 1.000,00]

2 agosto

€ 2,00 -> [0,1% x gg. 2 di € 1.000,00]

3 agosto

€ 3,00 -> [0,1% x gg. 3 di € 1.000,00]

4 agosto

€ 4,00 -> [0,1% x gg. 4 di € 1.000,00]

5 agosto

€ 5,00 -> [0,1% x gg. 5 di € 1.000,00]

6 agosto

€ 6,00 -> [0,1% x gg. 6 di € 1.000,00]

7 agosto

€ 7,00 -> [0,1% x gg. 7 di € 1.000,00]

8 agosto

€ 8,00 -> [0,1% x gg. 8 di € 1.000,00]

9 agosto

€ 9,00 -> [0,1% x gg. 9 di € 1.000,00]

10 agosto

€ 10,00 -> [0,1% x gg. 10 di € 1.000,00]

11 agosto

€ 11,00 -> [0,1% x gg. 11 di € 1.000,00]

12 agosto

€ 12,00 -> [0,1% x gg. 12 di € 1.000,00]

13 agosto

€ 13,00 -> [0,1% x gg. 13 di € 1.000,00]

14 agosto

€ 14,00 -> [0,1% x gg. 14 di € 1.000,00]

15 agosto

€ 15,00 -> [0,1% x gg. 15 di € 1.000,00]

dal 16 al 30 agosto

€ 15,00 -> [1,5% di € 1.000,00]

dal 31 agosto e per i successivi 90 giorni

€ 16,70 -> [1,67% di € 1.000,00]

 

Ricordiamo che il tasso legale per l’anno 2023 è fissato al 5% e che il ravvedimento operoso si perfeziona solamente con il pagamento del tributo, della sanzione amministrativa ridotta e degli interessi alla data di effettivo pagamento.

 

A cura di Giancarlo Modolo e Luca Bianchi

Martedì 11 Luglio 2023

 

Tool Excel Ravvedimento Plus 2023

Calcola e pianifica i ravvedimenti operosi da effettuare nel 2023

di Mattavelli Alessandro

 

ravvedimento plusRavvedimento Plus è un foglio di lavoro Excel per la gestione completa dei ravvedimenti operosi e la loro pianificazione.

Il tool è aggiornato con il nuovo tasso legale del 5%, in vigore dall’1/1/2023.

Nel dettaglio, il Tool consente di:

  • calcolare l’importo di sanzioni ed interessi in base alla data prevista di ravvedimento (compreso il cd “ravvedimento sprint” e l’adesione al PVC);
     
  • calcolare le alternative e la graduazione delle sanzioni in base alla data prevista di pagamento.

La compilazione è semplice ed intuitiva: è sufficiente compilare le celle con sfondo bianco (il resto del foglio è bloccato per evitare qualsiasi modifica involontaria alle formule di calcolo).

SCOPRI DI PIU’ >