Nonostante la norma sembri non ammettere deroghe, sia la Giurisprudenza sia la prassi ammettono l’esistenza di casi in cui l’Iva su un immobile a destinazione abitativa possa essere detratta.
In linea con i principi IVA, la risposta n. 392 del 24 luglio dell'Agenzia delle entrate, afferma che la regola generale (comma 1, lettera i, dell’articolo 19-bis1, Dpr n. 633/1972) per cui non è ammessa in detrazione l’Iva relativa all'acquisto di immobile, o di porzioni di fabbricato, ad uso abitativo, non è assoluta, ben potendo esistere delle eccezioni.
Acquisto di immobile destinato a locazione turistica
Il soggetto IVA che acquista un fabbricato a destinazione abitativa adibito a casa-vacanze, con l’intenzione di continuare la tipologia di destinazione – ossia locazione turistica - può quindi
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