Assunzione donne svantaggiate: ok della Commissione UE allo sgravio

La Commissione Europea ha autorizzato lo sgravio per le assunzioni nel 2023 di donne svantaggiate, come stabilito dalla Legge di Bilancio.
Vediamo gli aspetti essenziali per fruire legittimamente dello sgravio in oggetto.

Autorizzazione della Commissione Europea

assunzione donne svantaggiateA seguito dell’intervento della Commissione Europea con la Decisione C (2023) 4063 Final del 19 giugno 2023, è stata autorizzata la concedibilità degli esoneri contributivi per:

  • assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, che comporta la possibilità di ottenere il 100% di sgravio contributivo per 3 o 4 anni a favore dei datori di lavoro che assumano giovani fino a 36 anni di età;
     
  • assunzione di lavoratrici svantaggiate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Su tale ultimo sgravio l’Istituto Previdenziale fornisce specifiche istruzioni.

 

L’esonero per donne svantaggiate: norme di riferimento

Facciamo però un passo indietro.

La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, con l’articolo 1, comma 16, (Legge di Bilancio 2021), prevede uno sgravio contributivo a favore delle donne lavoratrici svantaggiate per gli anni 2021/2022, riconoscendo l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11 della Legge n. 92/2012 nella misura del 100% dei contributi e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Con la Legge di Bilancio 2023, L. n. 197/2022, l’articolo 1, comma 298, prevede che tale sgravio contributivo si applichi anche per l’anno 2023, innalzando però a 8.000 euro il limite massimo di sgravio ottenibile nell’arco dell’anno.

Tale misura è subordinata comunque all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

La Commissione Europea con la Decisione del 2021 aveva autorizzato la concedibilità della misura prevista dalla Legge di Bilancio 2021 per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, mentre la Decisione del 2022 aveva autorizzato l’accesso a tale misura per l’anno suddetto, ma fino al 30 giugno 2022, in quanto subordinata al cd. “Temporary framework”.

Considerata però la cessazione degli effetti del Temporary framework, la piena operatività di tale misura anche per l’anno 2023 e per la seconda parte del 2022 era subordinata all’ottenimento di una nuova autorizzazione da parte della Commissione Europea, che è arrivata Il 19 giugno 2023, e con la quale è stata autorizzata la concedibilità dell’esonero in oggetto anche per le assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

 

Chi può accedere allo sgravio

Prima di approfondire meglio, si sottolinea che – come segnalato dall’Inps – i datori di lavoro interessati, al fine di comunicare preventivamente la fruizione dell’incentivo tramite i canali online, potranno continuare ad utilizzare il Modulo 92/2012 all’interno del Cassetto previdenziale del sito INPS.

Possono accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro privatianche non imprenditoricompresi i datori di lavoro del settore agricolo, ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni, delle imprese operanti nel settore finanziario, nel settore domestico, e delle imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione Europea.

Come già detto, tale sgravio contributivo spetta se i datori di lavoro assumono donne che siano lavoratrici svantaggiate: secondo la disciplina dettata dalla L. n. 92/2012, tali si intendono le donne:

  1. con almeno 50 anni di età e disoccupate da almeno 12 mesi;
     
  2. di qualsiasi età che siano residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
     
  3. di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
     
  4. e di qualsiasi età e ovunque residenti, che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

 

Quali rapporti di lavoro possono essere attivati per ottenere lo sgravio

Per quali tipologie di rapporti di lavoro si può accedere allo sgravio contributivo in oggetto?

Sempre ferme restando le condizioni della lavoratrice da assumere, è possibile per il datore di lavoro accedere a tale sgravio contributivo solamente laddove l’assunzione sia effettuata con:

  • un contratto a tempo determinato;
  • contratto a tempo indeterminato;
  • trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro non agevolato.

Tali incentivi spettano anche nel caso di part-time, con una riparametrazione dell’importo, mentre non spettano per i rapporti di lavoro intermittenti.

Al contrario, sarà possibile accedervi per i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

L’agevolazione non trova invece applicazione per l’instaurazione di prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 52/2017 e per i rapporti di apprendistato e lavoro domestico.

 

Per quanto dura l’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate?

L’incentivo ha durate differenti a seconda della tipologia di assunzione effettuata.

In particolare, in caso di:

  • assunzione a tempo determinato, sarà possibile fruire dello sgravio per 12 mesi;
     
  • assunzione a tempo indeterminato, l’assunzione comporterà lo sgravio per 18 mesi;
     
  • trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine già agevolato, sono riconosciuti in totale 18 mesi a partire dalla data di assunzione;
     
  • trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti comprensivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

L’incentivo spetta per il limite complessivo di 12 mesi anche in caso di proroga di rapporto di lavoro a termine, se effettuata in conformità con la disciplina riguardante il rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

Importi

Come già anticipato, la misura dell’esonero per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, ad esclusione di specifiche tipologie di contribuzioni, ossia:

  • il contributo al fondo per l’erogazione del TFR;
     
  • il contributo che è dovuto ai fondi di solidarietà bilaterali;
     
  • contributo ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
     
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale, oltre che quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

 

Condizioni da rispettare per l’accesso

Per potervi accedere è necessario rispettare le condizioni generali di cui all’articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, le regole di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 152/2015, e alcuni principi specifici riguardanti lo sgravio in oggetto. Inoltre, è necessario che la fruizione di tale sgravio sia compatibile con la normativa in materia di Aiuti di Stato.

 

Fonte: Circolare Inps n. 58 del 23 giugno 2023

 

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A cura di Antonella Madia

Martedì 4 luglio 2023