Rottamazione Quater: scadenza domande al 30 giugno 2023

Venerdì 30 giugno scade il termine per aderire alla rottamazione quater, uno dei cardini della tregua fiscale 2023.
In questo articolo rivediamo le modalità di domanda di rottamazione e gli adempimenti successivi in attesa del pagamento con prima rata prevista al 31 ottobre.
Per i soggetti delle zone recentemente alluvionate è prevista una sospensione dei termini che comprende anche la rottamazione quater, di cui illustriamo tutti i termini.

rottamazione quater 30 giugno 2023Venerdì prossimo 30 giugno 2023 scade il termine per aderire alla Rottamazione quater delle cartelle.

Le domande per aderire alla Definizione agevolata devono essere presentate esclusivamente in via telematica sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione

L’adesione alla “Rottamazione-quater” dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi e dell’aggio. 

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. 

L’agenzia delle Riscossione in un comunicato stampa ha ricordato che per la presentazione delle domande di adesione è sempre consigliabile attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni.

 

Zone soggette ad eventi alluvionali: le scadenze sono più lunghe

Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, indicati nell’Allegato 1 del decreto Alluvione, i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi

Conseguentemente la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023 mentre l’invio della Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della “rottamazione” sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2023. 

Slittano di tre mesi anche le scadenze delle rate per il relativo pagamento. 

Oltre al differimento dei termini della Definizione agevolata, il decreto Alluvione prevede altre misure in materia di riscossione.

In particolare, per i soggetti interessati dal provvedimento sono sospese fino al prossimo 31 agosto le attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione

Restano sospesi anche i termini dei versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023. 

Sono inoltre sospesi i pagamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio 2023 oppure riferite alle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”). 

I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.

 

Rottamazione Quater: il calendario delle prossime scadenze

È sempre bene tener presente ed in considerazione il nuovo calendario.

Difatti con il decreto n. 51/2023 si prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 30.06.2022 possa essere effettuato in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023 ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente:

  • il 31 ottobre 2023 (invece che il 31 luglio),
  • e il 30 novembre 2023
  • e le restanti sedici rate, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. 

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo

La manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data. 

La comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno. Si pospone al 31 ottobre 2023, dal 31 luglio, la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione. 

 

La presentazione della domanda in via telematica

L’Agenzia ricorda inoltre che la domanda di Definizione agevolata può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). 

All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con la funzionalità che consente di selezionare direttamente dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. 

Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere rottamati e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.

Per quanto riguarda i carichi delle Casse ed Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata. 

 

Conferma della domanda e adempimenti successivi

Un momento molto importante è senza ombra di dubbio quello inerente alla conferma della domanda.

Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore

Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.

A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. 

Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. 

La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 giugno 2023 , anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. 

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

 

Un chiarimento importante: la gestione di un piano di rateazione che prevede anche ruoli non rottamabili

Per concludere ricordo che … durante un incontro all’Ordine dei commercialisti di Milano, rappresentanti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno fornito un chiarimento importante: il contribuente che ha una rateazione in corso composta anche da carichi non rottamabili può versare le somme dovute riferite a tale carico chiedendone l’imputazione specifica.

In caso di sgravio intervenuto entro il 30.09.2023 le somme dovute per la rottamazione potranno essere rideterminate al ribasso.

 

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A cura di Franco Brenna

Lunedì 26 Giugno 2023