La rottamazione quater: aspetti generali
L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, ha introdotto una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
La disposizione, come noto, prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio.
Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
Adesione alla definizione agevolata
Per aderire alla definizione agevolata, entro il 30 giugno 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica.
È possibile pagare gli importi:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (data soggetta ad ufficializzazione);
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 (date soggette ad ufficializzazione).
Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
NDR. Ricordiamo che con un comunicato stampa del 21 aprile scorso, il MEF ha ridefinito (cioè prorogato) i termini della rottamazione