Ricostruzione induttiva del reddito per omessa presentazione della dichiarazione
In caso di ricorso alla ricostruzione induttiva del reddito per omessa presentazione della dichiarazione, nonostante l’Ufficio possa fare ricorso, in deroga alla regola generale, all’uso di presunzioni semplici, prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza in surroga dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti al Fisco, il principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Costituzione) preclude la liceità di ricostruzioni reddituali inidonee a rappresentare l’autentica dinamica economica espressa dal contribuente nel periodo d’imposta accertato.
Tale principio di diritto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza 17 aprile 2023 n. 10192.
In particolare il Giudice di Cassazione ha sottolineato che l’inferenza induttiva alla base della ricostruzione del reddito non può mai trascurare di considerare la deducibilità di costi risultanti dalle fatture emesse dai fornitori (nel caso specifico emesse da subappaltatori).
Qualsiasi giudizio arbitrario nell’indagine del rapporto causale costi-ricavi urta frontalmente con i principi di rango costituzionale che presidiano la giusta obbligazione tributaria.
Il problema delle gravi inadempienze del contribuente
A tal proposito va sottolineato come la Corte di Cassazione già con la sentenza 21 dicembre 2007 n° 27008 ebbe da sottolineare che anche nel caso in cui il contribuente si sia reso responsabile di gravi inadempienze in ordine agli obblighi contabili e dichiarativi, e sì renda quindi legi