Nel DQ del 16 Giugno 2023:
1) Fisco: Mef, proroga dei versamenti in scadenza al 30 giugno 2023 per i soggetti ISA
2) Pegno mobiliare non possessorio: dal 15 giugno 2023 le domande online
3) Assistenza fiscale 2023: servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4
4) Precisazioni sul sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori dell’ Emilia-Romagna
5) Superbonus – sconto in fattura – errore nella fattura e nella comunicazione all’Agenzia delle entrate – sanzioni applicabili alla compensazione del credito
6) Pegno mobiliare non possessorio: per la richiesta di registrazione creato dal fisco il codice negozio 5000
7) Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione: istituito codice tributo
8) Trattamento fiscale delle cripto-attività: al via la consultazione pubblica sullo schema di circolare
9) IVA, frode carosello: è il fisco che deve dimostrare l’oggettiva fittizietà delle operazioni
10) INAIL: aggiornate le diarie giornaliere per gli assicurati per accertamenti medico-legali
Pegno mobiliare non possessorio: dal 15 giugno 2023 le domande online
E’ partito, da ieri giovedì 15 giugno 2023, il servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio.
Questa nuova forma di garanzia amplia la possibilità di accesso al credito da parte degli imprenditori.
Questi ultimi possono dare un bene NdRmobile dell’impresa a garanzia di un credito senza che ciò comporti la perdita del possesso del bene stesso e continuare così a utilizzarlo.Il nuovo servizio
Tramite la nuova applicazione, le domande di pegno – con i dati dei soggetti coinvolti, la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia, le informazioni relative all’atto costitutivo – potranno essere compilate direttamente online all’interno dell’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it.
La novità arriva dopo l’emanazione del Dm n. 114/2021 (Regolamento del Registro pegni) e dei successivi provvedimenti attuativi, con cui sono state definite le specifiche tecniche, le modalità di versamento di tributi e diritti e le categorie dei beni dati in garanzia.
Il servizio sarà gestito a livello nazionale da un ufficio dedicato, diretto da un Conservatore e incardinato nell’Ufficio provinciale-territorio di Roma.
NdR: approfondimenti in materia? Ecco: Il registro dei pegni mobiliari non possessori: uno strumento per il finanziamento delle imprese
Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione: nuovo codice tributo
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 26/E del 14 giugno 2023, rende noto che i versamenti insufficienti e i mancati addebiti possono essere regolarizzati effettuando tramite modello F24 il pagamento delle somme dovute, utilizzando i codici tributo di cui alla risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020 (per gli atti privati) e alla risoluzione n. 76/E del 2 dicembre 2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate).
Inoltre, in tali eventualità, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione l’Agenzia ha istituito il seguente codice tributo:
- “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.
Codice tributo per liquidazione
Per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, sono utilizzati i codici tributo di cui alle richiamate risoluzioni n. 9/E e n. 76/E del 2020.
In tale eventualità, inoltre, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione viene istituito il seguente codice tributo:
– “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione – somme liquidate dall’ufficio”.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.
Si precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il codice tributo già esistente “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
A cura di Vincenzo D’Andò
Venerdì 16 giugno 2023
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