L’attivazione del Registro dei pegni mobiliari non possessori consente agli imprenditori di implementare gli strumenti di accesso al credito fondato su beni strumentali e non, materiali ed immateriali, presenti e futuri delle aziende.
Si prevede, tramite l’implementazione del nuovo registro, un coinvolgimento di molte professioni, inclusa quella dei Commercialisti.
In questo articolo analizziamo le regole di funzionamento del registro dei pegni mobiliari non possessori
Registro dei pegni mobiliari non possessori: il regolamento
L’art. 1 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito nella L. 30 giugno 2016, n. 119, ha istituito, presso l’Agenzia delle entrate, il Registro dei pegni mobiliari non possessori.
Solo ultimamente, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia ha messo a disposizione delle imprese interessate un decreto che consente di conoscere il regolamento per l’istituzione del predetto Registro.
In realtà, alcuni deputati si erano fatti promotori di una richiesta scritta alla Camera tendente ad avere notizie in ordine all’attuazione dell’istituto ed, in particolare, chiedevano delucidazioni in merito all’istituzione del previsto Registro informatizzato al fine di garantire il funzionamento dell’istituto di cui trattasi.
La Camera dei deputati, con Risposta del 5 giugno 2019, n. 5-02217, aveva comunicato lo stato del decreto regolamentare, evidenziando dei ritardi dovuti a chiarimenti chiesti da alcuni enti interessati.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Qual’è l’obiettivo che il legislatore intende perseguire con il Registro informatico dei pegni mobiliari non possessori?
- Il Conservatore del Registro
- Il perimetro dei beni interessati ai pegni non possessori
- La costituzione del pegno non possessorio
- La cancellazione della iscrizione del pegno
- L’escussione del pegno
- Disposizioni finali
- Allegato A – I dati da inserire nella domanda d’iscrizione al Registro informatico dei pegni mobiliari non possessori
- Allegato B – Fac-simile di comunicazione
- Allegato C – Il Registro informatico dei pegni mobiliari non possessori
***
Qual’è l’obiettivo che il legislatore intende perseguire con il Registro informatico dei pegni mobiliari non possessori?
Si tratta di una nuova garanzia reale mobiliare di natura non possessoria, senza spossessamento del bene in favore del creditore.
Come la suddetta Risposta della Camera dei deputati evidenzia, la ratio dell’istituto è quella di ampliare gli strumenti di tutela delle garanzie creditorie, nell’ottica di favorire la circolazione della ricchezza e la sicurezza dei traffici economici.
Come sottolinea l’Agenzia delle entrate, sulla propria Rivista, l’istituto del pegno mobiliare non possessorio, già presente in forma analoga in altri paesi, implementa la possibilità di accesso al credito per gli imprenditori, permettendo loro di concedere, a garanzia di un credito richiesto per le attività di impresa, un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro), senza perdere lo spossessamento dello stesso.
Così facendo, il debitore continua a utilizzare, nella propria impresa, il bene oggetto di pegno.
Quindi, il bene è offerto in pegno, in base ad un atto costitutivo, e contestualmente è iscritto nel Registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, al fine di garantire l’opponibilità verso i terzi.
Da ciò si deduce che la finalità del Registro è la pubblicità dichiarativa.
Il Conservatore del Registro
Il Registro informatico dei pegni non possessori è tenuto da apposito ufficio, presso l’Agenzia delle entrate, situato in Roma.
Detto ufficio è diretto da un conservatore, depositario del Registro, nominato dal direttore dell’Agenzia delle entrate (Art. 1, del D.M. n. 114/2021).
Le funzioni attribuite al Conservatore sono (Art. 8, del D.M. n. 114/2021):
- accertamento della presenza delle condizioni richieste per l’iscrizione e delle altre formalità di inserimento delle domande nel Registro e la conformità della domanda al titolo;
- motivare il rifiuto dell’accoglimento della domanda, quando non riceve i titoli e le domande, secondo quanto previsto dalla normativa, e la restituisce telematicamente alla parte richiedente.
Avverso il rifiuto del Conservatore, la parte richiedente può incardinare il procedimento di cui all’art. 745, comma 2, del c.p.c. [nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari, ……, l’istante può ricorrere al presidente del tribunale (di Roma) nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni].
E’ fatto divieto al Conservatore di accogliere le domande e i titoli quando:
- non sono intellegibili o in lingua diversa da quella italiana, salvo quanto previsto in tema di bilinguismo;
- non sono trasmessi per via telematica;
- il titolo non ha i requisiti previsti dall’art. 3, comma 4 (le iscrizioni e le altre formalità non si possono eseguire se non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o di provvedimento dell’autorità giudiziaria);
- le domande di iscrizione non hanno i requisiti previsti dall’art. 3, comma 2 (si veda l