Esclusa la definizione agevolata con sanzioni al 3% per avvisi bonari del 2017, pur se notificati nel 2022.
In tal senso l'Agenzia Entrate ha delineato i presupposti per l’applicabilità della sanatoria prevista dall’art. 1, comma da 153 a 159, della L. 29.12.2022, n. 197.
Tregua fiscale: definizione agevolata esclusa per avvisi bonari del 2017
La Richiesta di interpello dell'Agenzia Entrate
Ad un contribuente, in data 02/11/2022, veniva notificato un avviso bonario a seguito del controllo automatizzato, ex art. 36-bis, D.P.R. 29.09.1973, n. 600, della dichiarazione mod. 770/2018.
Attraverso il canale applicativo CIVIS, in data 23/11/2022, la società richiedeva la sistemazione di alcune incongruenze.
Dopo qualche settimana, in data 23/01/2023, a seguito dell'esercizio di autotutela da parte dell'Agenzia delle entrate, il contribuente riceveva comunicazione di sgravio parziale con la richiesta di pagamento entro 30 giorni che avveniva nei termini prescritti.
In sede di interpello l’istante chiedeva alla Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese la possibilità di fruire della definizione agevolata ex art. 1, comma da 153 a 159, della L. 29.12.2022, n. 197, per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/2018, «con l'applicazione delle sanzioni ridotte al 3%».
Ciò alla luce, secondo la tesi interpretativa prospettata dal contribuente, del contenuto della risoluzione ministeriale 72/2021, secondo cui, qualora il contribuente avanzi istanza di a