Per i figli a carico residenti all’estero nè assegno unico nè detrazione

Vediamo una anomalia normativa che danneggia chi ha figli a carico residenti all’estero: non si gode né dell’assegno unico né della vecchia detrazione IRPEF!
E’ necessario che il Legislatore intervenga nella materia, allargandola ai casi di soggetti residenti all’estero o, almeno, con figli residenti all’estero.

assegno figli a caricoIl Decreto legislativo 230/2021 ha dato attuazione alla delega di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. La misura, come noto, trova applicazione dal 1° marzo 2022.

Da tale data, l’assegno al nucleo familiare (ANF) e le detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni sono stati conseguentemente abrogati.

Assegno unico per figli a carico

Il diritto spetta per ogni figlio a carico, per un ammontare variabile sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall’ISEE o da sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico.

Tra l’altro:

  • può essere fruito (in misura ridotta) anche dai nuclei familiari sprovvisti di ISEE;

  • è compatibile con la fruizione del Reddito di Cittadinanza e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del Reddito di Cittadinanza stesso;

  • non è rilevante per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità;

  • è ripartito nella misura del 50% tra i genitori ovvero, in loro assenza, assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale.
    In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, esso spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
    Nel caso di affidamento congiunto è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.

Per i minorenni, l’assegno è corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età. 

L’importo oscilla da 175 euro a 50 euro al mese per ciascun figlio minore e da 85 euro a 25 euro per ciascun figlio maggiorenne normododato.

Sono previste maggiorazioni in casi particolari (ad es., per le madri di età inferiore a 21 anni e per i nuclei numerosi).

Per i figli maggiorenni, ma fino a 2 anni, l’assegno è corrisposto solo in presenza di determinate condizioni (percorsi di formazione scolastica, universitaria o professionale, tirocini o percorsi lavorativi a basso reddito, disoccupazione, servizio civile universale) con la possibilità, peraltro, di corrisponderlo direttamente al figlio maggiorenne, per favorirne l’autonomia.

NDR. Scopri qui le modalità di erogazione dell’Assegno Unico per figli nel 2023

Figli residenti all’estero: niente assegno unico

La prestazione è vincolata, tra l’altro, alla residenza in Italia con conseguente esclusione di migliaia di contribuenti italiani residenti all’estero che in passato hanno percepito gli Anf e le detrazioni fiscali.

E’ evidente come tale esclusione violerebbe i principi cardine del diritto comunitario, posto che la norma contrasterebbe con l’articolo 7 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Abolizione delle clausole di residenza» secondo cui:

«le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri non possono essere soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice».

Per quanto riguarda invece i soggetti residenti in Italia i quali hanno a proprio carico familiari residenti all’estero, l’art. 67 del citato regolamento altresì riconosce il diritto alle prestazioni familiari per i familiari che risiedano in uno Stato membro diverso da quello competente a erogare tali prestazioni, come se risiedessero in quest’ultimo Stato membro.

Una norma disattesa in quanto nell’assegno unico i figli residenti all’estero, non convivendo con il richiedente, non fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE e pertanto sono irrilevanti ai fini della sua concessione.

Un auspicio e un suggerimento…

L’auspicio è quello che venga riconosciuto l’assegno unico almeno ai cittadini italiani residenti all’estero i quali paghino le imposte sul reddito in Italia e non siano percettori di analoghe prestazioni all’estero o perlomeno di ripristinare gli Anf e le detrazioni per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni.

Le modalità operative non mancano: da un riconoscimento in sede di Redditi/730 del 2024 a una erogazione da parte del datore di lavoro. Si tratta solo di avere la volontà di ripristinare un diritto illegittimamente compromesso ad una grande platea di contribuenti.

 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 16 Maggio 2023