Assegno Unico Universale 2023

Vediamo le novità in arrivo per quanto riguarda l’Assegno Unico Universale per figli a carico per il 2023: l’INPS ha aggiornato le modalità di erogazione e la Legge di Bilancio ha previsto specifici aumenti.

assegno unico universale 2023Come noto, l’assegno unico universale ha sostituito, a decorrere dal mese di Marzo 2022, le detrazioni Irpef sui figli a carico, gli assegni al nucleo familiare per figli minori, gli assegni per le famiglie numerose, il premio alla nascita e il fondo natalità per le garanzie sui prestiti (l’agevolazione è riconosciuta per ogni figlio a carico fino al compimento del 21esimo anno e per i nuovi nati, a partire dal settimo mese di gravidanza e senza limiti di età per i figli disabili).

Con l’inizio del nuovo anno 2023 scattano alcune novità…

Nota: la domanda per fruire dell’assegno universale va presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e, nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno (l’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato).

 

L’INPS è intervenuta in materia di “assegno unico e universale” definendone le modalità di erogazione e di presentazione delle variazioni di domande e delle fattispecie nelle quali è necessario presentarne di nuove per l’anno 2023.

 

Assegno Unico Universale: le regole di erogazione per il 2023

Analizziamo i punti principali trattati dalla cita circolare INPS n. 132 del 15 dicembre 2022 in materia di assegno unico e universale al fine di fornire al lettore un quadro chiaro delle novità in arrivo.

 

Erogazione automatica d’ufficio a cura dell’INPS dell’Assegno unico e universale per i figli a carico

A decorrere dal prossimo 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda (interventi di innovazione facenti parte di uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Nota: pertanto il beneficio verrà riconosciuto d’ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda, a meno che non siano intervenute modifiche sui criteri di spettanza o determinazione dell’importo da erogare.

L’erogazione continua in automatico se la domanda si trova nello stato di “Accolta”, mentre per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, l’erogazione dell’assegno inizierà al termine degli specifici controlli previsti.

 

Circostanze che possono determinare la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata

In presenza di specifici casi, come ad esempio nascita di figli, variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio, oppure di variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni), ovvero di casistiche che comportano anche la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata il beneficiario dell’assegno unico e universale deve intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto per segnalare le specifiche variazioni intervenute.

Nota: in presenza di variazioni i richiedenti sono tenuti a modificare l’istanza precedentemente inviata e già presente negli archivi dell’Istituto onde adeguarne i contenuti alla luce delle modifiche sopravvenute (le variazioni saranno oggetto di verifica automatica da parte dell’INPS in fase di istruttoria della domanda stessa).

 

Soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale

I soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata” ; al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale, mediante i consueti canali del portale web dell’Istituto per chi è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0 o di CNS; Contact Center Integrato o istituti di patronato.

Nota: l’INPS chiarisce che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno mentre se la presentazione della domanda avviene a far data dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

 

In caso di ripresentazione della domanda…

Domanda di Assegno unico e universale già presentata all’INPS oppure nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti: in tali casi sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, al fine di ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto in tema di importi maggiorati (articoli 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021).

Nota: si sottolinea che l’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

In assenza di una nuova DSU presentata per l’anno 2023 l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa in vigore (nel caso di nuova DSU presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati).

 

Assegno Unico Universale e Legge di Bilancio per il 2023

Si coglie l’occasione per rammentare che a far data dal 1° gennaio 2023 la legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha disposto che per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi erogati a titolo di assegno unico universale sono incrementati del 50% (tale incremento è riconosciuto anche per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro).

Viene inoltre elevata da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno per persone con disabilità previste in una prima fase per il solo anno 2022.

 

Fonte: Circolare INPS n. 132 del 15 dicembre 2022.

 

NDR: Scopri qui le ulteriori novità previdenziali della Legge di Bilancio 2023

… e approfondisci anche qui: Assegno unico figli a carico: erogazione d’ufficio dal 2023

A cura di Celeste Vivenzi

Sabato 7 Gennaio 2023