L’Agenzia delle dogane ha esteso l’ambito di applicazione della definizione agevolata, specificando che sono definibili anche le controversie relative a dazi doganali e IVA, nel caso in cui vi siano sanzioni collegate al tributo.
Tregua fiscale per le controversie doganali
Entro il 30 settembre 2023 è possibile definire in via agevolata le controversie che hanno a oggetto IVA all’importazione, dazi e sanzioni doganali.
A stabilirlo è l’Agenzia delle dogane.
Si tratta di un documento di prassi che, nella versione aggiornata, fornisce alcuni rilevanti chiarimenti in merito alla possibilità di ammettere la definizione anche per le sanzioni amministrative previste dall’articolo 303, comma 3, Testo Unico della legge doganale (d.p.r. 43/1973, Tuld).
L’iniziale esclusione dei dazi e dell’Iva dalla definizione agevolata
In un primo momento, la definizione agevolata non sembrava destinata ad avere un’applicazione così estesa.
Il comma 197 della legge di bilancio 2023 stabilisce, infatti, che sono escluse dalla chiusura agevolata le contestazioni relative ai dazi doganali e l’Iva all’importazione.
L’esclusione è stata giustificata dal fatto che i dazi sono risorse proprie, destinate al bilancio dell’Unione europea.
Per l’Iva all’importazione, invece, la mancata inclusione nelle tipologie di tributi definibili, potrebbe contrastare con quanto stabilito dalla giurisprudenza unionale e nazionale.
In particolare, la Corte di Giustizia, già a partire da alcun